TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8
Art.0011
Art. 11
(sostituito comma 1 e aggiunto comma 1 bisda art. 7, L.R. 14 aprile
2004, n. 8)
Funzioni delle Province
1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:
a) nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 10,
comma 1, approvano, sulla base delle proposte formulate dai Comuni,
il programma provinciale di sviluppo e qualificazione dei servizi
educativi per la prima infanzia, di norma triennale, e i piani
annuali, che comprendono gli interventi di formazione degli operatori
e dei coordinatori pedagogici, garantendo il coordinamento con gli
interventi previsti dalla normativa in materia di tutela e di
promozione di diritti e opportunita' dell'infanzia e
dell'adolescenza;
b) istituiscono la Commissione tecnica di cui all'articolo 23;
c) provvedono, in collaborazione con i Comuni, alla raccolta dei dati
ed effettuano il monitoraggio dei servizi educativi per la prima
infanzia esistenti sul territorio provinciale.
1 bis. Le Province trasmettono alla Giunta regionale ed alla
competente commissione consiliare una relazione annuale sull'utilizzo
dei fondi regionali di parte corrente e sul raggiungimento degli
obiettivi della programmazione regionale e provinciale.