REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8

Art.0011

          Art. 11                                                               
(sostituito comma 1 e aggiunto comma 1 bisda art. 7, L.R. 14 aprile             
2004, n. 8)                                                                     
Funzioni delle Province                                                         
1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:                                 
a) nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 10,                
comma 1, approvano, sulla base delle proposte formulate dai Comuni,             
il programma provinciale di sviluppo e qualificazione dei servizi               
educativi per la prima infanzia, di norma triennale, e i piani                  
annuali, che comprendono gli interventi di formazione degli operatori           
e dei coordinatori pedagogici, garantendo il coordinamento con gli              
interventi previsti dalla normativa in materia di tutela e di                   
promozione di diritti e opportunita' dell'infanzia e                            
dell'adolescenza;                                                               
b) istituiscono la Commissione tecnica di cui all'articolo 23;                  
c) provvedono, in collaborazione con i Comuni, alla raccolta dei dati           
ed effettuano il monitoraggio dei servizi educativi per la prima                
infanzia esistenti sul territorio provinciale.                                  
1 bis. Le Province trasmettono alla Giunta regionale ed alla                    
competente commissione consiliare una relazione annuale sull'utilizzo           
dei fondi regionali di parte corrente e sul raggiungimento degli                
obiettivi della programmazione regionale e provinciale.                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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