REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8

Art.0010

          Art. 10                                                               
(modificati commi 1 e 3 e sostituito comma 2da art. 6, L.R. 14 aprile           
2004, n. 8)                                                                     
Funzioni della Regione                                                          
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva, di                
norma ogni tre anni, il programma regionale dei servizi educativi per           
la prima infanzia, che definisce:                                               
a) le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di            
ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la                 
qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuita'            
e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari,             
anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato,              
nonche' per la realizzazione di servizi sperimentali;                           
b) le linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione           
degli operatori;                                                                
c) le linee di indirizzo per la realizzazione di progetti di ricerca,           
formazione dei coordinatori pedagogici di cui all'art. 33, di                   
documentazione, di monitoraggio, verifica e valutazione della                   
qualita' dei servizi e degli interventi, anche in accordo con gli               
Enti locali.                                                                    
2. La Giunta regionale, in attuazione del programma di cui al comma             
1:                                                                              
a) adotta la delibera di programma per i finanziamenti in conto                 
capitale per l'estensione dell'offerta, approva gli atti                        
programmatori delle Province per le spese di investimento e adotta il           
relativo riparto;                                                               
b) attua annualmente il programma di cui al comma 1 per le spese                
correnti e, in conformita' ad esso, approva il riparto dei fondi a              
favore delle Province.                                                          
3. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), la               
Regione puo' inoltre attuare direttamente progetti di interesse                 
regionale anche avvalendosi del contributo teorico e pratico di                 
centri, istituzioni e associazioni culturali che operano per                    
sostenere e valorizzare le esperienze educative innovative e                    
promuovere il piu' ampio confronto culturale nazionale ed                       
internazionale. La Regione rilascia altresi' ai soggetti gestori                
l'accreditamento di cui all'articolo 18, secondo quanto previsto                
all'articolo 37, comma 7.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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