TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8
Art.0009
Art. 9
Servizi ricreativi
1. I servizi con finalita' puramente ricreativa rivolti a bambini di
eta' inferiore a tre anni che ne fruiscono occasionalmente sono
soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e
alla salute.
2. A tal fine i soggetti gestori devono trasmettere al Comune
competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto
1990, n. 241, la denuncia di inizio attivita' comprendente
l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla
sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.
3. I servizi gia' funzionanti devono trasmettere la denuncia di
attivita' entro il termine previsto in apposita direttiva ai sensi
dell'art. 1, comma 3. In caso di mancata denuncia, il Comune
competente puo' ordinare la sospensione dell'attivita' fino
all'effettuazione dei necessari controlli.
4. Resta salvo quanto previsto per i soggiorni di vacanza per minori
e i parchi gioco dalla L.R. 25 ottobre 1997, n. 34 "Delega ai Comuni
delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per
minori".
5. I Comuni dispongono controlli, anche a campione, sull'idoneita' e
la corretta utilizzazione, a fini puramente ricreativi, dei servizi
di cui al comma 1.