REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8

Art.0004

          Art. 4                                                                
(modificato comma 1 da art. 4,L.R. 14 aprile 2004, n. 8)                        
Sistema educativo integrato                                                     
1. I nidi d'infanzia e i servizi integrativi e i servizi                        
sperimentali, in quanto centri educativi territoriali, costituiscono            
il sistema educativo dei servizi per l'infanzia, con l'obiettivo di             
garantire una pluralita' di offerte, promuovere il confronto tra i              
genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche                    
attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunita'                   
locale.                                                                         
2. La Regione e gli Enti locali perseguono l'integrazione tra le                
diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la                         
collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualita' e la           
coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneita' dei titoli di               
studio del personale dei servizi, ivi compresi quelli sperimentali,             
nonche' quanto specificamente indicato agli artt. 6 e 8.                        
3. La Regione e gli Enti locali promuovono e realizzano la                      
continuita' dei nidi e dei servizi integrativi con gli altri servizi            
educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi            
culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di                  
coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze.                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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