TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8
Art.0001
OGGETTO DELLA LEGGE,FINALITA' DEI SERVIZI
E SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE
Art. 1
(sostituiti commi 2 e 3 e aggiunto comma 3 bisda art. 1, L.R. 14
aprile 2004, n. 8)
Finalita' e modalita' attuative
1. La Regione riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di
diritti individuali, giuridici, civili e sociali e opera perche' essi
siano rispettati come persone.
2. La presente legge detta i criteri generali per la realizzazione,
la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi
per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del
pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei
genitori, nel rispetto dei principi fondamentali o dei livelli
essenziali stabiliti con legge dello Stato.
3. Il Consiglio regionale, con una o piu' direttive, definisce i
requisiti strutturali ed organizzativi, differenziati in base
all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le
modalita' per la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui
alla presente legge, nonche' le procedure per l'autorizzazione al
funzionamento di cui all'articolo 16 e per l'accreditamento di cui
all'articolo 18.
3 bis. Nelle medesime direttive il Consiglio regionale stabilisce
norme specifiche per i servizi sperimentali.