REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"

          Art. 19                                                               
Modifiche all'articolo 35                                                       
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 della L.R. 1/2000 e' aggiunto il            
seguente:                                                                       
"3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni in materia di                         
accreditamento la Regione garantisce ai coordinatori pedagogici                 
coinvolti nell'attivita' istruttoria un'adeguata formazione.".                  
NOTA ALL'ART. 19                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 35, comma 3, della legge regionale 10 gennaio             
2000, n. 1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la             
prima infanzia e' il seguente:                                                  
"Art. 35 - Formazione dei coordinatori pedagogici e degli operatori             
omissis.                                                                        
3. Gli Enti e i soggetti gestori promuovono altresi' la formazione              
permanente degli operatori attraverso iniziative di aggiornamento               
annuale. Nell'a'mbito di tale attivita' dovranno essere previste                
anche iniziative per la prevenzione e l'educazione alla salute.".               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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