LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"
Art. 19
Modifiche all'articolo 35
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 della L.R. 1/2000 e' aggiunto il
seguente:
"3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni in materia di
accreditamento la Regione garantisce ai coordinatori pedagogici
coinvolti nell'attivita' istruttoria un'adeguata formazione.".
NOTA ALL'ART. 19
Comma 1
1) Il testo dell'art. 35, comma 3, della legge regionale 10 gennaio
2000, n. 1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la
prima infanzia e' il seguente:
"Art. 35 - Formazione dei coordinatori pedagogici e degli operatori
omissis.
3. Gli Enti e i soggetti gestori promuovono altresi' la formazione
permanente degli operatori attraverso iniziative di aggiornamento
annuale. Nell'a'mbito di tale attivita' dovranno essere previste
anche iniziative per la prevenzione e l'educazione alla salute.".