LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"
Art. 18
Sostituzione dell'articolo 34
1. L'articolo 34 della L.R. 1/2000 e' sostituito dal seguente:
"Art. 34
Coordinamenti pedagogici
1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli enti e soggetti
gestori, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a
garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno
del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e
continuita' degli interventi sul piano educativo e di omogeneita' ed
efficienza sul piano organizzativo e gestionale. Il coordinamento
pedagogico concorre sul piano tecnico alla definizione degli
indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema
dei servizi per l'infanzia.
2. Ciascuna Provincia istituisce un coordinamento pedagogico
provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per
l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e
scambio delle esperienze, supporto all'innovazione, sperimentazione e
qualificazione dei servizi, nonche' supporto all'attivita'
programmatoria della Provincia in materia di servizi per l'infanzia.
Il coordinamento pedagogico provinciale cura altresi' i rapporti con
Istituti di ricerca e il raccordo con i Centri per le famiglie.
3. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori dei servizi
accreditati garantiscono la partecipazione dei coordinatori
pedagogici al coordinamento provinciale.".
NOTA ALL'ART. 18
Comma 1
1) Il testo dell'art. 34 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1
concernente Norme in materia di servizi educativi per la prima
infanzia e' il seguente:
"Art. 34 - Compiti dei coordinatori pedagogici
1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli Enti e soggetti
gestori, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a
garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno
del sistema educativo territoriale secondo princi'pi di coerenza e
continuita' degli interventi sul piano educativo, e di omogeneita' ed
efficienza sul piano organizzativo e gestionale, e concorre sul piano
tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e
di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia.
2. I coordinatori pedagogici svolgono altresi' compiti di indirizzo e
sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla
loro formazione permanente, di promozione e valutazione della
qualita' dei servizi, nonche' di monitoraggio e documentazione delle
esperienze, di sperimentazione dei servizi innovativi, di raccordo
tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le
famiglie e la comunita' locale, anche al fine di promuovere la
cultura dell'infanzia.
3. La dotazione dei coordinatori pedagogici deve essere definita
considerando prioritariamente il numero dei servizi funzionanti nel
territorio.".