LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"
Art. 17
Sostituzione dell'articolo 33
1. L'articolo 33 della L.R. 1/2000 e' sostituito dal seguente:
"Art. 33
Coordinatori pedagogici
1. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le
funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia
tramite figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo
socio-pedagogico o socio-psicologico.
2. I coordinatori pedagogici svolgono altresi' compiti di indirizzo e
sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla
loro formazione permanente, di promozione e valutazione della
qualita', nonche' di monitoraggio e documentazione delle esperienze,
di sperimentazione, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e
sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunita' locale,
anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia.
3. La dotazione dei coordinatori pedagogici deve essere definita
considerando prioritariamente il numero dei servizi funzionanti nel
territorio.".
NOTA ALL'ART. 17
Comma 1
1) Il testo dell'art. 33 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1
concernente Norme in materia di servizi educativi per la prima
infanzia e' il seguente:
"Art. 33 - Coordinatori pedagogici
1. I Comuni e gli altri Enti o soggetti gestori assicurano le
funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia
tramite figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo
socio - pedagogico o socio - psicologico.
2. Per i coordinatori pedagogici in servizio al momento dell'entrata
in vigore della presente legge vengono ritenuti validi i titoli di
cui sono in possesso.".