REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"

          Art. 17                                                               
Sostituzione dell'articolo 33                                                   
1. L'articolo 33 della L.R. 1/2000 e' sostituito dal seguente:                  
"Art. 33                                                                        
Coordinatori pedagogici                                                         
1. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le                   
funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia           
tramite figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo            
socio-pedagogico o socio-psicologico.                                           
2. I coordinatori pedagogici svolgono altresi' compiti di indirizzo e           
sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla              
loro formazione permanente, di promozione e valutazione della                   
qualita', nonche' di monitoraggio e documentazione delle esperienze,            
di sperimentazione, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e              
sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunita' locale,              
anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia.                           
3. La dotazione dei coordinatori pedagogici deve essere definita                
considerando prioritariamente il numero dei servizi funzionanti nel             
territorio.".                                                                   
NOTA ALL'ART. 17                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 33 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1            
concernente Norme in materia di servizi educativi per la prima                  
infanzia e' il seguente:                                                        
"Art. 33 - Coordinatori pedagogici                                              
1. I Comuni e gli altri Enti o soggetti gestori assicurano le                   
funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia           
tramite figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo            
socio - pedagogico o socio - psicologico.                                       
2. Per i coordinatori pedagogici in servizio al momento dell'entrata            
in vigore della presente legge vengono ritenuti validi i titoli di              
cui sono in possesso.".                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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