LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"
Art. 16
Sostituzione dell'articolo 28
1. L'articolo 28 della L.R. 1/2000 e' sostituito dal seguente:
"Art. 28
Vincolo di destinazione e revoca dei finanziamentiin conto capitale
1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia
che hanno fruito di finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo
14, comma 2, lettera a), e' istituito vincolo di destinazione per
quindici anni e la rimozione del vincolo prima della scadenza e'
consentita dalla Giunta regionale nel caso l'immobile sia destinato
ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o sia prevista una
diversa e migliore soluzione insediativa del servizio educativo.
2. Nel caso di finanziamenti in conto capitale concessi a soggetti
privati a norma dell'articolo 14, comma 2, lettera b), il vincolo di
destinazione e' di durata ventennale e la rimozione del vincolo prima
della scadenza e' consentita dalla Giunta regionale nel caso
l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o
l'adolescenza o ad altro servizio sociale.
3. La Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata
del vincolo ed all'ammontare del contributo concesso, la quota parte
dello stesso che il beneficiario deve restituire alla Regione.
4. La Giunta regionale stabilisce altresi' le modalita' di
restituzione del finanziamento nel caso di mancato rilascio o di
revoca dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'articolo 14
comma 3.".
NOTA ALL'ART. 16
Comma 1
1) Il testo dell'art. 28 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1
concernente Norme in materia di servizi educativi per la prima
infanzia e' il seguente:
"Art. 28 - Vincolo di destinazione
1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia
realizzati con finanziamenti concessi dalla Regione e' istituito
vincolo di destinazione per quindici anni.
2. Lo svincolo prima della scadenza e' consentito dalla Giunta
regionale su richiesta motivata del Comune competente nel caso in cui
l'edificio sia adibito ad altro servizio per l'infanzia o qualora sia
prevista una diversa e migliore soluzione insediativa del nido
d'infanzia.".