REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"

          Art. 15                                                               
Sostituzione dell'articolo 24                                                   
1. L'articolo 24 della L.R. 1/2000 e' sostituito dal seguente:                  
"Art. 24                                                                        
Compiti della Commissione tecnica provinciale                                   
1. La Commissione ha i seguenti compiti:                                        
a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di                   
autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi                 
privati, nonche' parere vincolante in relazione all'accreditamento di           
servizi pubblici;                                                               
b) svolge attivita' di consulenza a favore dei Comuni e degli altri             
soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di               
accreditamento dei servizi educativi;                                           
c) trasmette alla Provincia e alla Regione una relazione periodica              
sull'attivita' autorizzatoria e di accreditamento del territorio                
provinciale, segnalando in particolare i casi problematici rilevati.            
2. In deroga alle previsioni dell'articolo 23, per l'espressione del            
parere in relazione all'accreditamento, la Commissione e' costituita            
esclusivamente dal Presidente e dai coordinatori pedagogici, e puo'             
essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla Commissione,           
in relazione al numero delle richieste di parere.".                             
NOTA ALL'ART. 15                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 24 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1            
concernente Norme in materia di servizi educativi per la prima                  
infanzia e' il seguente:                                                        
"Art. 24 - Compiti della Commissione tecnica provinciale                        
1. La Commissione ha i seguenti compiti:                                        
a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di                   
autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi di              
cui agli articoli 16 e 18;                                                      
b) svolge attivita' di consulenza per la Regione e per i Comuni in              
materia di servizi educativi per la prima infanzia;                             
c)  trasmette annualmente alla Regione una relazione sulla sua                  
attivita'.".                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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