LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"
Art. 15
Sostituzione dell'articolo 24
1. L'articolo 24 della L.R. 1/2000 e' sostituito dal seguente:
"Art. 24
Compiti della Commissione tecnica provinciale
1. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di
autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi
privati, nonche' parere vincolante in relazione all'accreditamento di
servizi pubblici;
b) svolge attivita' di consulenza a favore dei Comuni e degli altri
soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di
accreditamento dei servizi educativi;
c) trasmette alla Provincia e alla Regione una relazione periodica
sull'attivita' autorizzatoria e di accreditamento del territorio
provinciale, segnalando in particolare i casi problematici rilevati.
2. In deroga alle previsioni dell'articolo 23, per l'espressione del
parere in relazione all'accreditamento, la Commissione e' costituita
esclusivamente dal Presidente e dai coordinatori pedagogici, e puo'
essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla Commissione,
in relazione al numero delle richieste di parere.".
NOTA ALL'ART. 15
Comma 1
1) Il testo dell'art. 24 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1
concernente Norme in materia di servizi educativi per la prima
infanzia e' il seguente:
"Art. 24 - Compiti della Commissione tecnica provinciale
1. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di
autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi di
cui agli articoli 16 e 18;
b) svolge attivita' di consulenza per la Regione e per i Comuni in
materia di servizi educativi per la prima infanzia;
c) trasmette annualmente alla Regione una relazione sulla sua
attivita'.".