LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"
Art. 14
Modifiche all'articolo 22
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della L.R. 1/2000 e' aggiunto il
seguente:
"2 bis. Nelle procedure di gara ad evidenza pubblica per la gestione
di servizi educativi per la prima infanzia e nelle convenzioni per
gli stessi e' inserito l'obbligo del possesso dei requisiti per
l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 17 e per
l'accreditamento di cui all'articolo 19.".
NOTA ALL'ART. 14
Comma 1
1) Il testo dell'art.22, comma 2, della legge regionale 10 gennaio
2000, n. 1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la
prima infanzia e' il seguente:
"Art. 22 - Rapporti convenzionali e appalto di servizi
omissis
2. Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati
a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutata in
base ad elementi diversi, quali la qualita' del progetto pedagogico,
le modalita' di gestione, il rapporto numerico tra educatori e
bambini, le caratteristiche strutturali ed il prezzo.".