REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"

          Art. 14                                                               
Modifiche all'articolo 22                                                       
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della L.R. 1/2000 e' aggiunto il            
seguente:                                                                       
"2 bis. Nelle procedure di gara ad evidenza pubblica per la gestione            
di servizi educativi per la prima infanzia e nelle convenzioni per              
gli stessi e' inserito l'obbligo del possesso dei requisiti per                 
l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 17 e per                  
l'accreditamento di cui all'articolo 19.".                                      
NOTA ALL'ART. 14                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art.22, comma 2, della legge regionale 10 gennaio              
2000, n. 1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la             
prima infanzia e' il seguente:                                                  
"Art. 22 - Rapporti convenzionali e appalto di servizi                          
omissis                                                                         
2. Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati           
a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutata in              
base ad elementi diversi, quali la qualita' del progetto pedagogico,            
le modalita' di gestione, il rapporto numerico tra educatori e                  
bambini, le caratteristiche strutturali ed il prezzo.".                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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