LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"
Art. 11
Modifiche all'articolo 17
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della L.R. 1/2000 e'
sostituita dalla seguente:
"c) applicare al personale dipendente i contratti collettivi
nazionali di settore, secondo il profilo professionale di
riferimento;".
NOTA ALL'ART. 11
Comma 1
1) Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera c), della legge regionale
10 gennaio 2000, n. 1 concernente Norme in materia di servizi
educativi per la prima infanzia e' il seguente:
"Art. 17 - Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento
1. Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo
16 i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
omissis
c) applicare al personale dipendente il contratto collettivo
nazionale di settore, secondo il profilo professionale di
riferimento;
omissis".