LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"
Art. 10
Modifiche all'articolo 16
1. Il comma 1 dell'articolo 16 della L.R. 1/2000 e' sostituito dal
seguente:
"1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima
infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di eta'
inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a
fronte di un compenso economico, ivi compresi i nidi e i micro-nidi
indicati all'articolo 70 della Legge 448/2001 e le sezioni aggregate
a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici,
sono soggette all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di
cui al presente titolo, indipendentemente dalla loro denominazione e
ubicazione.".
NOTE ALL'ART. 10
Comma 1
1) Il testo dell'art. 16, comma 1, della legge regionale 10 gennaio
2000, n. 1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la
prima infanzia e' il seguente:
"Art. 16 - Autorizzazione al funzionamento
1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima
infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di eta'
inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a
fronte di un compenso economico, anche quali sezioni staccate di
servizi per l'infanzia gia' funzionanti, sono soggette
all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di cui al
presente titolo, indipendentemente dalla loro denominazione e
ubicazione.
omissis".
2) Il testo dell'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
concernente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) e' citato alla nota
2 all'art. 5.