REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"

          Art. 9                                                                
Sostituzione dell'articolo 14                                                   
1. L'articolo 14 della L.R. 1/2000 e' sostituito dal seguente:                  
"Art. 14                                                                        
Interventi ammessi a contributo e beneficiari                                   
1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione del programma di cui            
all'articolo 10 e dei programmi provinciali di cui all'articolo 11,             
assegna alle Province:                                                          
a) i fondi per il riparto di cui ai commi 2 e 3;                                
b) le risorse per il funzionamento della Commissione tecnica                    
provinciale di cui all'articolo 23 e per il sostegno contributivo ai            
coordinamenti pedagogici provinciali di cui all'articolo 34.                    
2. A seguito dell'approvazione degli atti programmatori provinciali             
da parte della Giunta regionale, i fondi regionali per spese di                 
investimento relativi a interventi di nuova costruzione, acquisto,              
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia,                 
ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per           
la prima infanzia, nonche' arredo degli stessi, sono erogati dalle              
Province:                                                                       
a) ai Comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per               
questi ultimi, il Comune interessato;                                           
b) a soggetti privati, sentito il Comune interessato; gli edifici da            
ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare,                 
all'atto della concessione del contributo, in proprieta', oppure in             
diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei                
richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente             
al termine del vincolo di destinazione.                                         
3. I finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al             
comma 2, lettera b), sono revocati, con le modalita' indicate                   
all'articolo 28, se i relativi servizi non ottengono l'autorizzazione           
al funzionamento entro il termine stabilito dal Comune, oppure se               
l'autorizzazione e' revocata.                                                   
4. Nell'ambito dei programmi provinciali, i fondi regionali per spese           
correnti sono erogati dalle Province ai soggetti gestori, singoli o             
associati, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d)              
per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure           
di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e degli              
stessi coordinatori pedagogici, nonche' per la realizzazione di                 
servizi sperimentali.                                                           
5. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalita' e le           
procedure per la concessione dei fondi di cui al presente articolo,             
nonche' le aree di intervento dei progetti regionali di cui                     
all'articolo 10, comma 3.".                                                     
NOTA ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
1)  testo dell'art. 14 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1              
concernente Norme in materia di servizi educativi per la prima                  
infanzia e' il seguente:                                                        
"Art. 14 - Interventi ammessi a contributo e beneficiari                        
1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione del programma di cui            
all'art. 10 e dei programmi provinciali di cui all'art. 11, approva             
il riparto dei fondi a favore delle Province per l'attuazione degli             
interventi di cui al comma 2.                                                   
2. Nell'ambito dei programmi provinciali, i fondi regionali sono                
erogati dalle Province:                                                         
a) ai Comuni, singoli o associati, per la costruzione, l'acquisto, il           
riattamento, l'impianto e l'arredo dei servizi educativi per la prima           
infanzia;                                                                       
b) ai soggetti gestori, singoli o associati, di cui alle lettere a),            
b), c) e d) del comma 1 dell'art. 5 per la gestione e la                        
qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento               
pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori           
pedagogici, nonche' per gli interventi innovativi di cui all'art. 10,           
comma 1, lett. a);                                                              
c) ai soggetti gestori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 5           
per progetti migliorativi della qualita' dei servizi;                           
d) agli Enti locali per l'attuazione di progetti di interesse                   
regionale, relativi agli interventi di cui all'art. 10, comma 1,                
lett. c).                                                                       
3. Nell'ambito dei fondi loro assegnati, per l'attuazione degli                 
interventi di cui alla lettera a) del comma 2, i Comuni possono                 
altresi' concedere contributi ai soggetti indicati al comma 1,                  
lettere b), c) e d) dell'art. 5, limitatamente al riattamento,                  
impianto e arredo di strutture adibite a servizi educativi per la               
prima infanzia.                                                                 
4. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalita' e le           
procedure per la concessione di contributi di cui al comma 1.".                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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