LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"
Art. 9
Sostituzione dell'articolo 14
1. L'articolo 14 della L.R. 1/2000 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14
Interventi ammessi a contributo e beneficiari
1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione del programma di cui
all'articolo 10 e dei programmi provinciali di cui all'articolo 11,
assegna alle Province:
a) i fondi per il riparto di cui ai commi 2 e 3;
b) le risorse per il funzionamento della Commissione tecnica
provinciale di cui all'articolo 23 e per il sostegno contributivo ai
coordinamenti pedagogici provinciali di cui all'articolo 34.
2. A seguito dell'approvazione degli atti programmatori provinciali
da parte della Giunta regionale, i fondi regionali per spese di
investimento relativi a interventi di nuova costruzione, acquisto,
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia,
ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per
la prima infanzia, nonche' arredo degli stessi, sono erogati dalle
Province:
a) ai Comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per
questi ultimi, il Comune interessato;
b) a soggetti privati, sentito il Comune interessato; gli edifici da
ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare,
all'atto della concessione del contributo, in proprieta', oppure in
diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei
richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente
al termine del vincolo di destinazione.
3. I finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al
comma 2, lettera b), sono revocati, con le modalita' indicate
all'articolo 28, se i relativi servizi non ottengono l'autorizzazione
al funzionamento entro il termine stabilito dal Comune, oppure se
l'autorizzazione e' revocata.
4. Nell'ambito dei programmi provinciali, i fondi regionali per spese
correnti sono erogati dalle Province ai soggetti gestori, singoli o
associati, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d)
per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure
di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e degli
stessi coordinatori pedagogici, nonche' per la realizzazione di
servizi sperimentali.
5. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalita' e le
procedure per la concessione dei fondi di cui al presente articolo,
nonche' le aree di intervento dei progetti regionali di cui
all'articolo 10, comma 3.".
NOTA ALL'ART. 9
Comma 1
1) testo dell'art. 14 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1
concernente Norme in materia di servizi educativi per la prima
infanzia e' il seguente:
"Art. 14 - Interventi ammessi a contributo e beneficiari
1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione del programma di cui
all'art. 10 e dei programmi provinciali di cui all'art. 11, approva
il riparto dei fondi a favore delle Province per l'attuazione degli
interventi di cui al comma 2.
2. Nell'ambito dei programmi provinciali, i fondi regionali sono
erogati dalle Province:
a) ai Comuni, singoli o associati, per la costruzione, l'acquisto, il
riattamento, l'impianto e l'arredo dei servizi educativi per la prima
infanzia;
b) ai soggetti gestori, singoli o associati, di cui alle lettere a),
b), c) e d) del comma 1 dell'art. 5 per la gestione e la
qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento
pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori
pedagogici, nonche' per gli interventi innovativi di cui all'art. 10,
comma 1, lett. a);
c) ai soggetti gestori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 5
per progetti migliorativi della qualita' dei servizi;
d) agli Enti locali per l'attuazione di progetti di interesse
regionale, relativi agli interventi di cui all'art. 10, comma 1,
lett. c).
3. Nell'ambito dei fondi loro assegnati, per l'attuazione degli
interventi di cui alla lettera a) del comma 2, i Comuni possono
altresi' concedere contributi ai soggetti indicati al comma 1,
lettere b), c) e d) dell'art. 5, limitatamente al riattamento,
impianto e arredo di strutture adibite a servizi educativi per la
prima infanzia.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalita' e le
procedure per la concessione di contributi di cui al comma 1.".