LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"
Art. 8
Modifiche all'articolo 12
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della L.R. 1/2000
e' inserita la seguente:
"d bis) richiedono alle Province la concessione dei contributi in
conto capitale indicati all'articolo 14, comma 2;".
NOTA ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il testo dell'art. 12, comma 1, lettera d) della legge regionale
10 gennaio 2000, n. 1 concernente Norme in materia di servizi
educativi per la prima infanzia e' il seguente:
"Art. 12 - Funzioni dei Comuni
1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:
omissis
d) formulano anche in collaborazione con altri soggetti, le proposte
di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi del
proprio territorio ai fini dell'elaborazione del programma
provinciale di cui all'art. 11, comma 1, lettera a);
omissis".