REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"

          Art. 8                                                                
Modifiche all'articolo 12                                                       
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della L.R. 1/2000            
e' inserita la seguente:                                                        
"d bis) richiedono alle Province la concessione dei contributi in               
conto capitale indicati all'articolo 14, comma 2;".                             
NOTA ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 12, comma 1, lettera d) della legge regionale             
10 gennaio 2000, n. 1 concernente Norme in materia di servizi                   
educativi per la prima infanzia e' il seguente:                                 
"Art. 12 - Funzioni dei Comuni                                                  
1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:                                    
omissis                                                                         
d) formulano anche in collaborazione con altri soggetti, le proposte            
di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi del               
proprio territorio ai fini dell'elaborazione del programma                      
provinciale di cui all'art. 11, comma 1, lettera a);                            
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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