LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"
Art. 4
Modifiche all'articolo 4
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 1/2000, dopo le parole "i
servizi integrativi" sono inserite le seguenti: "e i servizi
sperimentali".
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 10 gennaio
2000, n. 1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la
prima infanzia e' il seguente:
"Art. 4 - Sistema educativo integrato
1. I nidi d'infanzia e i servizi integrativi, in quanto centri
educativi territoriali, costituiscono il sistema educativo dei
servizi per l'infanzia, con l'obiettivo di garantire una pluralita'
di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione
della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle
famiglie e della comunita' locale.
omissis".