REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"

          Art. 4                                                                
Modifiche all'articolo 4                                                        
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 1/2000, dopo le parole "i              
servizi integrativi" sono inserite le seguenti: "e i servizi                    
sperimentali".                                                                  
NOTA ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 10 gennaio              
2000, n. 1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la             
prima infanzia e' il seguente:                                                  
"Art. 4 - Sistema educativo integrato                                           
1. I nidi d'infanzia e i servizi integrativi, in quanto centri                  
educativi territoriali, costituiscono il sistema educativo dei                  
servizi per l'infanzia, con l'obiettivo di garantire una pluralita'             
di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione             
della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle           
famiglie e della comunita' locale.                                              
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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