LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"
Art. 3
Modifiche all'articolo 3
1. La rubrica dell'articolo 3 della L.R. 1/2000 e' sostituita dalla
seguente: "Servizi integrativi e sperimentali".
2. Il comma 3 dell'articolo 3 della L.R. 1/2000 e' sostituito dal
seguente:
"3. I centri per bambini e genitori offrono accoglienza ai bambini
insieme ai loro genitori, o adulti accompagnatori, in un contesto di
socialita' e di gioco per i bambini, e di incontro e comunicazione
per gli adulti.".
3. I commi 7 e 8 dell'articolo 3 della L.R. 1/2000 sono sostituiti
dai seguenti:
"7. La Regione e gli Enti locali, anche valorizzando esperienze di
altri soggetti, promuovono sperimentazioni di servizi per l'infanzia
in particolari situazioni sociali e territoriali, ovvero per fare
fronte a emergenti bisogni. Con l'atto di autorizzazione al
funzionamento e' determinata la durata massima della
sperimentazione.
8. Tra i servizi sperimentali di cui al comma 7, la Regione e gli
Enti locali promuovono quelli dell'educatore domiciliare, che svolge
l'attivita' in uno spazio dedicato all'interno del proprio domicilio
o in altro contesto a cio' dedicato, e dell'educatore familiare.
L'educatore familiare si realizza tramite accordo tra alcune famiglie
con bambini di eta' inferiore ai tre anni che decidano di mettere a
disposizione uno dei loro domicili, ovvero uno spazio domestico
adeguato, per l'affidamento dei figli in modo stabile e continuativo
a educatori con specifiche caratteristiche professionali e
appositamente formati a questo scopo. Con direttiva ai sensi
dell'articolo 1, comma 3 bis il Consiglio regionale stabilisce i
requisiti del servizio di educatore domiciliare.".
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) La rubrica dell'art. 3 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1
concernente Norme in materia di servizi educativi per la prima
infanzia e' la seguente:
"Art. 3 - Servizi integrativi".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 10 gennaio
2000, n. 1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la
prima infanzia e' il seguente:
"Art. 3 - Servizi integrativi
omissis
3. I centri per bambini e genitori offrono accoglienza ai bambini
insieme ai loro genitori, o adulti accompagnatori, in un contesto di
socialita' e di gioco per i bambini, e di incontro e comunicazione
per gli adulti, in un'ottica di corresponsabilita' tra genitori ed
educatori.
omissis".
Comma 3
3) Il testo dell'art. 3, commi 7 e 8 della legge regionale 10 gennaio
2000, n.1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la
prima infanzia e' il seguente:
"Art. 3 - Servizi integrativi
omissis
7. La Regione e gli Enti locali, anche valorizzando esperienze di
altri soggetti, promuovono sperimentazioni di servizi integrativi ai
nidi d'infanzia, al fine di adeguarli alle esigenze evolutive ed
educative dei bambini ed ai bisogni delle famiglie.
8. Tra i servizi integrativi sperimentali, la Regione e gli Enti
locali promuovono quello dell'educatore familiare che si realizza
tramite accordo tra alcune famiglie con bambini di eta' inferiore ai
tre anni che decidano di mettere a disposizione uno dei loro
domicili, ovvero uno spazio domestico adeguato, per l'affidamento dei
figli in modo stabile e continuativo a educatori con specifiche
caratteristiche professionali e appositamente formati a questo
scopo.".