REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"

          Art. 2                                                                
Modifiche all'articolo 2                                                        
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 2 della L.R. 1/2000 sono sostituiti              
dai seguenti:                                                                   
"3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti                  
gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali                  
differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro             
ricettivita', ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici              
specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi. I nidi e i               
servizi integrativi e quelli sperimentali di cui all'articolo 3                 
possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da consentirne           
un pieno utilizzo e ampliare le opportunita' di offerta.                        
4. I nidi d'infanzia, ivi compresi le sezioni aggregate a scuole                
dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, nonche' i              
nidi indicati all'articolo 70 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448              
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale              
dello Stato (Legge finanziaria 2002)), in relazione ai tempi di                 
apertura possono essere a tempo pieno o a tempo parziale; in                    
relazione alla ricettivita' possono essere anche micro-nidi. La                 
ricettivita' minima e massima del micro-nido e' stabilita con                   
direttiva del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma               
3.".                                                                            
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1)  Il testo dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge regionale 10                 
gennaio 2000, n.1 concernente Norme in materia di servizi educativi             
per la prima infanzia e' il seguente:                                           
"Art. 2 - Nido d'infanzia                                                       
omissis                                                                         
3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori           
possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati            
rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettivita',             
ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in               
rapporto ai diversi moduli organizzativi.                                       
4. I nidi d'infanzia, ivi comprese le sezioni aggregate a scuole                
d'infanzia, in relazione ai tempi di apertura, possono essere a tempo           
pieno o a tempo parziale; in relazione alla ricettivita' possono                
essere anche micro - nidi, quando ospitano un numero di bambini non             
inferiore a 6 e non superiore a 14.                                             
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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