LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"
Art. 2
Modifiche all'articolo 2
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 2 della L.R. 1/2000 sono sostituiti
dai seguenti:
"3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti
gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali
differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro
ricettivita', ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici
specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi. I nidi e i
servizi integrativi e quelli sperimentali di cui all'articolo 3
possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da consentirne
un pieno utilizzo e ampliare le opportunita' di offerta.
4. I nidi d'infanzia, ivi compresi le sezioni aggregate a scuole
dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, nonche' i
nidi indicati all'articolo 70 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge finanziaria 2002)), in relazione ai tempi di
apertura possono essere a tempo pieno o a tempo parziale; in
relazione alla ricettivita' possono essere anche micro-nidi. La
ricettivita' minima e massima del micro-nido e' stabilita con
direttiva del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma
3.".
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge regionale 10
gennaio 2000, n.1 concernente Norme in materia di servizi educativi
per la prima infanzia e' il seguente:
"Art. 2 - Nido d'infanzia
omissis
3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori
possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati
rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettivita',
ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in
rapporto ai diversi moduli organizzativi.
4. I nidi d'infanzia, ivi comprese le sezioni aggregate a scuole
d'infanzia, in relazione ai tempi di apertura, possono essere a tempo
pieno o a tempo parziale; in relazione alla ricettivita' possono
essere anche micro - nidi, quando ospitano un numero di bambini non
inferiore a 6 e non superiore a 14.
omissis".