LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 2000,
n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) e'
sostituito dal seguente:
"2. La presente legge detta i criteri generali per la realizzazione,
la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi
per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del
pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei
genitori, nel rispetto dei principi fondamentali o dei livelli
essenziali stabiliti con legge dello Stato.".
2. Il comma 3 dell'articolo 1 della L.R. 1/2000 e' sostituito dal
seguente:
"3. Il Consiglio regionale, con una o piu' direttive, definisce i
requisiti strutturali ed organizzativi, differenziati in base
all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le
modalita' per la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui
alla presente legge, nonche' le procedure per l'autorizzazione al
funzionamento di cui all'articolo 16 e per l'accreditamento di cui
all'articolo 18.".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della L.R. 1/2000 e' aggiunto il
seguente:
"3 bis. Nelle medesime direttive il Consiglio regionale stabilisce
norme specifiche per i servizi sperimentali.".
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 10 gennaio
2000, n.1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la
prima infanzia e' il seguente:
"Art. 1 - Finalita' e modalita' attuative
omissis
2. La presente legge detta i criteri generali per la realizzazione,
la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi
per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del
pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei
genitori, in attuazione e nel rispetto della legislazione statale di
settore.
omissis".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 10 gennaio
2000, n.1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la
prima infanzia e' il seguente:
"Art. 1 - Finalita' e modalita' attuative
omissis
3. Il Consiglio regionale, con una o piu' direttive, definisce i
requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalita' per
la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui alla presente
legge, compresi quelli sperimentali, nonche' le procedure per
l'autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 16 e per
l'accreditamento di cui all'articolo 19.".