REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Modifiche all'articolo 1                                                        
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 2000,            
n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) e'           
sostituito dal seguente:                                                        
"2. La presente legge detta i criteri generali per la realizzazione,            
la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi             
per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del                
pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei                  
genitori, nel rispetto dei principi fondamentali o dei livelli                  
essenziali stabiliti con legge dello Stato.".                                   
2. Il comma 3 dell'articolo 1 della L.R. 1/2000 e' sostituito dal               
seguente:                                                                       
"3. Il Consiglio regionale, con una o piu' direttive, definisce i               
requisiti strutturali ed organizzativi, differenziati in base                   
all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le           
modalita' per la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui            
alla presente legge, nonche' le procedure per l'autorizzazione al               
funzionamento di cui all'articolo 16 e per l'accreditamento di cui              
all'articolo 18.".                                                              
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della L.R. 1/2000 e' aggiunto il             
seguente:                                                                       
"3 bis. Nelle medesime direttive il Consiglio regionale stabilisce              
norme specifiche per i servizi sperimentali.".                                  
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 10 gennaio              
2000, n.1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la              
prima infanzia e' il seguente:                                                  
"Art. 1 - Finalita' e modalita' attuative                                       
omissis                                                                         
2. La presente legge detta i criteri generali per la realizzazione,             
la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi             
per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del                
pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei                  
genitori, in attuazione e nel rispetto della legislazione statale di            
settore.                                                                        
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 10 gennaio              
2000, n.1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la              
prima infanzia e' il seguente:                                                  
"Art. 1 - Finalita' e modalita' attuative                                       
omissis                                                                         
3. Il Consiglio regionale, con una o piu' direttive, definisce i                
requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalita' per            
la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui alla presente            
legge, compresi quelli sperimentali, nonche' le procedure per                   
l'autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 16 e per                      
l'accreditamento di cui all'articolo 19.".                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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