LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO IV
Disposizioni varie
Art. 52
Disposizioni in materia di utilizzazione dei fanghi
di depurazione in agricoltura
1. Al fine di tutelare l'ambiente e l'ecosistema, in attuazione
dell'articolo 6, comma 1, punto 2, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la
protezione dell'ambiente, in particolare del suolo,
nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), con
regolamento regionale sono individuati ulteriori limiti e condizioni
di utilizzazione per i diversi tipi di fanghi di depurazione per i
quali e' previsto l'utilizzo in agricoltura.
- La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 14 aprile 2004 VASCO ERRANI
(segue cartografia fotografata)
Progetto di legge d'iniziativa: della Giunta regionale: deliberazione
1826/03 del 22 settembre 2003; oggetto consiliare n. 4859 (VII
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal
Consiglio regionale nella seduta del 14 ottobre 2003;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 266 in data 15 ottobre 2003;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio
Ambiente Infrastrutture" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1 del 12
febbraio 2004, con preannuncio di richiesta di relazione orale in
aula del consigliere Gian Carlo Muzzarelli;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 6 aprile 2004,
atto n. 130.
NOTA ALL'ART. 52
Comma 1
1) Il testo dell'art. 6, comma 1, punto 2, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 99 concernente Attuazione della direttiva 86/278/CEE
concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo,
nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura e' il
seguente:
"Art.6 - Competenze delle Regioni
1. Le Regioni:
omissis
2) stabiliscono ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in
agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle
caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla
composizione dei fanghi, alle modalita' di trattamento;
omissis".