LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO IV
Disposizioni varie
Art. 51
Indirizzi per la formulazione della proposta
per il quadro triennale degli interventi
1. Nella formulazione della proposta per il quadro triennale degli
interventi del programma regionale per la tutela dell'ambiente di cui
agli articoli 99 e 100 della legge regionale n. 3 del 1999, le
Province tengono conto del raggiungimento o meno della percentuale di
raccolta differenziata prevista dalla normativa vigente.
NOTE ALL'ART. 51
Comma 1
1) Il testo dell'art. 99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 99 - Programma regionale per la tutela dell'ambiente
1. Al fine di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela
ed al risanamento dell'ambiente da attuarsi attraverso l'utilizzo di
risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la
Regione si dota del programma triennale regionale per la tutela
dell'ambiente (PTRTA).
2. Il Programma concerne, in particolare, le azioni in materia di
tutela e risanamento delle acque e dell'aria, di gestione dei
rifiuti, di bonifica dei suoli inquinati, di prevenzione degli
inquinamenti fisici e per lo sviluppo sostenibile.
3. Il Programma e' approvato dal Consiglio regionale, su proposta
della Giunta. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle
singole componenti ambientali, con riferimento anche a peculiari
situazioni territoriali, determina, in particolare:
a) gli obiettivi e le priorita' delle azioni ambientali anche con
riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;
b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale
fine;
c) i tempi ed i criteri per l'approvazione del quadro triennale degli
interventi di cui all'art. 100;
d) gli ambiti di intervento per i quali le Province prevedono
contributi ai soggetti indicati alle lettere b) e c) del comma 5.
4. Sulla base del programma le Province, sentiti i Comuni e le
Comunita' montane e tenuto conto delle indicazioni contenute nel
piano territoriale di coordinamento provinciale e nei piani
provinciali di settore, individuano in ordine di priorita' gli
interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici con
l'indicazione presuntiva dei costi e la disponibilita' al
finanziamento da parte degli stessi.
5. Il programma e' attuato:
a) mediante concessione ad Enti locali di contributi in conto
capitale sino al settantacinque per cento delle spese ammissibili per
la realizzazione di impianti ed opere;
b) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti
privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto
interesse, in conformita' alla vigente normativa comunitaria, per la
realizzazione di impianti e opere collegate alle finalita' del
programma;
c) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti
pubblici e privati di contributi, in conformita' alla vigente
normativa comunitaria, per l'introduzione di sistemi finalizzati al
miglioramento della qualita' ambientale.
6. Per la predisposizione del PTRTA la Giunta regionale attiva gli
studi e le ricerche necessarie anche ai fini dell'attivita' di
pianificazione.
7. Le linee e le azioni contenute nel programma triennale regionale
per la tutela dell'ambiente sono raccordate con quelle relative
all'informazione ed educazione ambientale, alle aree naturali
protette e alla difesa del suolo.".
2) Il testo dell'art. 100 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 100 - Quadro degli interventi
1. La Giunta regionale, sulla base del programma triennale regionale
per la tutela dell'ambiente e delle proposte delle Province, sentita
la conferenza Regione-Autonomie locali, approva il quadro triennale
degli interventi.
2. La Giunta regionale puo' aggiornare annualmente il quadro degli
interventi, anche su iniziativa delle Province e limitatamente a
singoli settori.
3. Le Province provvedono alla gestione del quadro triennale degli
interventi e con frequenza annuale inviano alla Regione una relazione
sul loro stato di attuazione nonche' la rendicontazione finale.
4. Per la realizzazione degli interventi previsti dal quadro
triennale, la Regione trasferisce alle Province le risorse
finanziarie stanziate a tale scopo nel bilancio annuale e poliennale
secondo le modalita' stabilite dal quadro medesimo.".