LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO IV
Disposizioni varie
Art. 50
Riconoscimenti del diritto d'uso dell'acqua
e concessioni preferenziali
1. I riconoscimenti del diritto d'uso dell'acqua e le concessioni
preferenziali previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento
recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della Legge 5
gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche), per i quali sia
stata presentata istanza nei termini di legge, che presentano i
requisiti minimi per la connotazione dell'utente e del prelievo, sono
assentiti, limitatamente al quantitativo effettivamente utilizzato
nell'anno 1999, con scadenza il 31 dicembre 2005, ferma restando la
possibilita' di revoca da parte della competente amministrazione
regionale.
2. L'amministrazione comunica agli utenti l'importo della cauzione e
l'ammontare del canone annuo che deve essere corrisposto
all'Amministrazione competente con decorrenza 10 agosto 1999.
3. Il procedimento di rinnovo delle utenze previste al comma 1 e'
soggetto alla pubblicazione della domanda e al rilascio del parere
della competente Autorita' di bacino.
4. I prelievi di acqua previsti dall'articolo 42, comma 1, del
regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la
disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica) sono
assentiti a favore dell'Agenzia di ambito di cui alla legge regionale
n. 25 del 1999 territorialmente competente rispetto all'ubicazione
dell'opera di presa.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prelievi
di acqua rientranti nel perimetro di parchi naturali e a quelli da
sottoporre a screening o a valutazione d'impatto ambientale, per i
quali trova applicazione la disciplina prevista agli articoli 38 e 39
del regolamento regionale n. 41 del 2001.
NOTE ALL'ART. 50
Comma 1
1) Il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 concernente Regolamento recante
norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. 5 gennaio
1994, n. 36, in materia di risorse idriche e' il seguente:
"Art. 1 - Demanio idrico
omissis
4. Per le acque pubbliche di cui all'articolo 1 della Legge 5/1/1994,
n. 36, e al presente regolamento non iscritte negli elenchi delle
acque pubbliche, puo' essere chiesto il riconoscimento o la
concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del Regio Decreto
11/12/1933, n. 1775, entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento.".
Comma 4
2) Il testo dell'art. 42, comma 1, del regolamento regionale 20
novembre 2001, n. 41 concernente Regolamento per la disciplina del
procedimento di concessione di acqua pubblica e' il seguente:
"Art. 42 - Norme speciali
1. L'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi
mediante il servizio idrico integrato di cui alla Legge n. 36/1994 e
alla L.R. 6/9/1999, n. 25, e' concessa all'Agenzia di ambito
competente per territorio, se costituita, ovvero al Comune ove e'
ubicata l'opera di presa quale referente di tutti i comuni che
beneficiano dell'approvvigionamento della risorsa derivata. Tale
risorsa puo' essere altresi' concessa a soggetti titolari di sistemi
di captazione, adduzione e distribuzione primaria fornitori del
servizio idrico integrato.
omissis".
3) La legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 concerne Delimitazione
degli a'mbiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di
cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio
idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Comma 5
4) Il testo dell'art. 38 del regolamento regionale 20 novembre 2001,
n. 41 concernente Regolamento per la disciplina del procedimento di
concessione di acqua pubblica e' il seguente:
"Art. 38 - Procedimento di rilascio della concessione preferenziale
1. La domanda di concessione preferenziale si intende validamente
presentata se pervenuta al Servizio entro il termine previsto dalla
legge.
2. Qualora il responsabile del procedimento rilevi la incompletezza
della domanda e della documentazione presentata rispetto a quanto
previsto dagli articoli 6 o 36, invita il richiedente a
regolarizzarla. Il mancato adempimento comporta, ai sensi dell'art.
7, l'improcedibilita' della domanda, da dichiararsi con atto formale,
con il quale viene disposta altresi' l'immediata cessazione
dell'utenza. Analogo provvedimento viene adottato per le domande
pervenute dopo la scadenza del termine.
3. Il Servizio, effettuate le verifiche di congruita' dei prelievi
dichiarati e della portata richiesta rispetto sia all'utilizzo
effettivamente esercitato nel 1999, anno in cui tutte le acque sono
diventate pubbliche, sia alla destinazione d'uso, predispone un
elenco delle domande procedibili, contenente gli elementi utili ad
individuare la derivazione quali i dati identificativi del
richiedente, il luogo di presa e di eventuale restituzione, l'uso
della risorsa, la portata massima e media richiesta, il volume annuo
presunto espresso in metri cubi (quando coerente con la destinazione
d'uso), la portata media e massima da assentire in concessione,
l'importo del canone, distinguendo:
a) utenze da acque sotterranee su base comunale;
b) utenze da acque superficiali con riferimento al corso d'acqua e/o
al bacino idrografico.
4. Gli elenchi di cui al comma 3 sono inviati all'Autorita' di bacino
competente per l'espressione del parere di cui all'art. 9 ed agli
Enti gestori dei parchi e delle aree protette per il parere previsto
dall'art. 25, comma 2 della Legge 36/94.
5. Il Servizio procede contestualmente alla pubblicazione all'Albo
pretorio degli elenchi di cui al comma 3, ai fini della presentazione
di eventuali osservazioni e opposizioni da parte di titolari di
interessi pubblici o privati nonche' di portatori di interessi
diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un
pregiudizio.
6. Il Servizio, acquisiti i pareri di cui al comma 4 e dando atto
delle osservazioni ed opposizioni pervenute, adotta i provvedimenti
di concessione, assentendo i prelievi, limitatamente al quantitativo
di acqua o di forza motrice effettivamente utilizzato, nonche'
prevedendo prescrizioni in ordine al raggiungimento dell'equilibrio
del bilancio idrico e i rilasci volti a garantire il minimo deflusso
vitale del corso d'acqua interessato dalla concessione. Il
provvedimento di concessione stabilisce il canone da corrispondere
annualmente. Il pagamento del canone decorre dal 10 agosto 1999, ai
sensi dell'art. 23, comma 6-bis del DLgs 152/99.
7. Le domande di concessione preferenziale rientranti nell'ambito di
applicazione del Capo III Valutazione di impatto ambientale seguono
la disciplina ivi prevista.
8. I procedimenti riconducibili alla fattispecie della concessione
preferenziale per i quali l'istruttoria sia gia' stata avviata alla
data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai
sensi dell'art. 43.".
5) Il testo dell'art. 39 del regolamento regionale 20 novembre 2001,
n. 41 concernente Regolamento per la disciplina del procedimento di
concessione di acqua pubblica e' il seguente:
"Art. 39 - Procedimento di riconoscimento di antico diritto
1. Le domande di riconoscimento si intendono validamente presentate
se pervenute al Servizio entro il termine previsto dalla legge. Alla
domanda deve essere allegata copia del titolo legittimante l'uso o
dei documenti atti a provare l'uso per tutto il trentennio anteriore
all'entrata in vigore della Legge 10/8/1884, n. 2644.
2. Le domande di riconoscimento sono soggette al medesimo
procedimento previsto per le concessioni preferenziali, con omissione
della fase relativa alla pubblicazione all'Albo pretorio.
3. Qualora il Servizio valuti la documentazione presentata non idonea
a costituire titolo per il riconoscimento di antico diritto, la
domanda di riconoscimento e' considerata quale domanda per il
rilascio di concessione preferenziale.".