LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO IV
Disposizioni varie
Art. 48
Disposizioni relative all'installazione di infrastrutture
di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici
1. Per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica
per impianti radioelettrici continuano a trovare applicazione senza
soluzione di continuita' le disposizioni di cui alla legge regionale
25 novembre 2002, n. 30 (Norme concernenti la localizzazione di
impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per
la telefonia mobile).
NOTA ALL'ART. 48
Comma 1
1) La legge regionale 25 novembre 2002, n. 30 concerne Norma
concernente la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio
e televisiva e di impianti per la telefonia mobile.