LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO III
Modificazioni di leggi regionali
Art. 46
Modifica all'articolo 18 bis
della legge regionale n. 25 del 1999
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 bis della legge regionale n. 25
del 1999 sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. Nella convenzione per l'affidamento del servizio sono fissati
gli standard di prestazione e di qualita' che i gestori devono
assicurare nello svolgimento delle attivita' di raccolta anche
differenziata e di avvio al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti,
nonche' le penali per le eventuali inadempienze contrattuali. Gli
standard di prestazione e di qualita' devono essere funzionali al
raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata indicato nel
piano d'ambito, che non puo' comunque essere inferiore alla
percentuale stabilita dalla normativa vigente.
1 ter. La Giunta regionale negli indirizzi e linee guida di cui
all'articolo 8 sexies, comma 1, lettera a) definisce anche i criteri
per la quantificazione e la finalizzazione delle penali introitate
dall'Agenzia. Gli introiti derivanti dall' applicazione delle penali
suddette, qualora si riscontri il mancato raggiungimento della
percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa
vigente, sono destinati al finanziamento di iniziative di sostegno e
sviluppo della raccolta differenziata medesima, individuate in un
apposito programma e concordate tra Agenzia d'ambito ed ente gestore.
Il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e'
verificato annualmente dall'Osservatorio regionale sui rifiuti sulla
base delle modalita' e dei criteri di calcolo fissati dalla Giunta
regionale con proprio atto.".
NOTE ALL'ART. 46
Comma 1
1) Il testo dell'art. 18 bis, comma 1, della legge regionale 6
settembre 1999, n. 25 concernente Delimitazione degli a'mbiti
territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra
gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e
del Servizio di gestione dei rifiuti urbani e' il seguente:
"Art. 18 bis - Gestione imprenditoriale del Servizio di gestione dei
rifiuti urbani
1. Con la stipulazione della convenzione di cui all'articolo 16,
comma 1, lettera c) l'Agenzia subentra ai Comuni nel rapporto con le
forme di gestione.
omissis".