LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO III
Modificazioni di leggi regionali
Art. 45
Modifica all'articolo 18
della legge regionale n. 25 del 1999
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 6 settembre
1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e
disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per
l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione dei rifiuti urbani), e' aggiunto il seguente:
"2 bis. I regolamenti di cui all'articolo 6, comma 1, prevedono forme
di riduzione della tariffa commisurate alle quantita' di rifiuti
urbani conferiti in maniera differenziata.".
NOTA ALL'ART. 45
Comma 1
1) Il testo dell'art. 18, comma 2, della legge regionale 6 settembre
1999, n. 25 concernente Delimitazione degli a'mbiti territoriali
ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali
per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di
gestione dei rifiuti urbani e' il seguente:
"Art. 18 - Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani
omissis
2. La tariffa applicata all'utenza ai sensi dell'articolo 49 del
DLgs n. 22 del 1997 assicura la copertura integrale dei costi del
Servizio ivi compresi quelli per il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti presso impianti di eventuali soggetti terzi. A tal fine i
gestori dello smaltimento concordano con l'Agenzia il prezzo del
recupero e dello smaltimento articolato per tipologia e
caratteristiche degli impianti. Qualora quest'ultimo si discosti pi
del 20 per cento da quello medio regionale, determinato
periodicamente dall'Autorita' di cui all'articolo 20 della presente
legge, dello scostamento deve essere data apposita motivazione e la
medesima e' sottoposta al parere dell'Autorita'.".