LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO III
Modificazioni di leggi regionali
Art. 44
Modifiche all'articolo 13
della legge regionale n. 31 del 1996
e disposizioni in materia di tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
1. Dopo la lettera b) del comma 5 dell'art. 13 della legge regionale
19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi) e' aggiunta la seguente:
"c) 25,82 Euro ogni mille chilogrammi se prodotti in ambiti
territoriali ottimali diversi da quelli ove ha sede la discarica o
l'impianto di incenerimento senza recupero di energia, fatti salvi
eventuali accordi di pianificazione.".
2. Dopo il comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 31 del 1996,
e' aggiunto il seguente:
"6 bis. Gli scarti ed i sovvalli di cui all'articolo 3, comma 40,
della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica) conferiti in discarica sono soggetti al
pagamento del tributo speciale nella misura del 20 per cento
dell'ammontare stabilito dal precedente comma 1, a condizione che i
rifiuti o i prodotti ottenuti dalle succitate operazioni di selezione
automatica, riciclaggio e compostaggio siano effettivamente ed
oggettivamente destinati al recupero di materia o di energia. La
Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero che gli
impianti di selezione automatica, riciclaggio, recupero o
compostaggio devono raggiungere e le relative caratteristiche
qualitative dei rifiuti, degli scarti e dei sovvalli per poter
usufruire del pagamento del tributo speciale in misura ridotta e
stabilisce le relative modalita' di verifica, prevedendo altresi' la
tempistica di adeguamento.".
3. L'ammontare dell'imposta di cui all'articolo 3, comma 29, della
legge n. 549 del 1995 e' fissato con deliberazione della Giunta
regionale.
NOTE ALL'ART. 44
Comma 1
1) Il testo dell'art. 13, comma 5, lettera b), della legge regionale
19 agosto 1996, n.31 concernente Disciplina del tributo speciale per
il deposito in discarica dei rifiuti solidi e' il seguente:
Art. 13 - Ammontare dell'imposta
omissis
5. Per i rifiuti solidi urbani:
omissis
b) 10,33 Euro ogni mille chilogrammi, se conferiti in discarica e
provenienti da separazione meccanica dei rifiuti solidi urbani o da
raccolta differenziata all'origine, aventi contenuto di sostanza
organica non superiore al 10 per cento.
omissis".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 13, comma 6, della legge regionale 19 agosto
1996, n.31 concernente Disciplina del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi e' il seguente:
Art. 13 - Ammontare dell'imposta
omissis
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, stabilisce con proprio atto le modalita' e le
procedure per l'applicazione del regime agevolato di cui alla lettera
b) del comma 5.
omissis".
3) Il testo dell'art. 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n.
549 concernente Misure di razionalizzazione della finanza pubblica e'
il seguente:
"Art. 3
omissis
40. Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento
senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovvalli di impianti
di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonche' per i
fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a
41 del presente articolo. Il tributo e' dovuto nella misura del 20
per cento dell'ammontare determinato ai sensi dei commi 29 e 38.
omissis".
Comma 3
4) Il testo dell'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n.
549 concernente Misure di razionalizzazione della finanza pubblica e'
il seguente:
"Art. 3
omissis
29. L'ammontare dell'imposta e' fissato, con legge della Regione
entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per
chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore a lire 2 e
non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario,
estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore
a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali;
in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i
restanti tipi di rifiuti. In caso di mancata determinazione
dell'importo da parte delle Regioni entro il 31 luglio di ogni anno
per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il
tributo e' determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il
quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in
discarica, nonche' per un coefficiente di correzione che tenga conto
del peso specifico, della qualita' e delle condizioni di conferimento
dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo
ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
omissis".