REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
          CAPO III                                                              
     Modificazioni di leggi regionali                                           
          Art. 43                                                               
Abrogazione degli articoli 20, 27, 28 e 29                                      
della legge regionale n. 44 del 1995                                            
1. Gli articoli 20, 27, 28 e 29 della legge regionale n. 44 del 1995            
sono abrogati.                                                                  
NOTE ALL'ART. 43                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 20 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44            
concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione             
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)                   
dell'Emilia-Romagna e' il seguente:                                             
"Art. 20 - Rapporti con la Regione                                              
1. Le prestazioni che l'ARPA e' tenuta a fornire alla Regione in                
riferimento alle competenze ed alle relative dotazioni trasferite ai            
sensi della presente legge sono definite e contenute nel programma              
annuale di cui al precedente art. 12.                                           
2. Le ulteriori prestazioni richieste dalla Regione all'ARPA sono               
definite con apposita convenzione che specifica le attivita' da                 
svolgere ed il corrispettivo finanziamento.".                                   
2) Il testo dell'art. 27 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44            
concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione             
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)                   
dell'Emilia-Romagna e' il seguente:                                             
          Art. 27 - Assegnazione della quota del Fondo sanitario                
relativo all'anno 1995                                                          
1. La Giunta regionale provvede ad assegnare all'ARPA, nei termini              
temporali previsti per la sua costituzione, i fondi necessari a                 
garantire per l'anno 1995 la gestione delle attivita', del personale,           
delle strutture trasferite dal Servizio sanitario, rivedendo                    
contestualmente le assegnazioni attribuite alle Aziende Unita'                  
sanitarie locali interessate dai trasferimenti.".                               
3) Il testo dell'art. 28 della legge regionale 19 aprile 1995, n.44             
concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione             
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)                   
dell'Emilia-Romagna e' il seguente:                                             
"Art. 28 - Termine per la prima definizione di convenzioni e accordi            
di programma                                                                    
1. In sede di prima applicazione, le convenzioni e gli accordi di               
programma previsti dal precedente art. 3 sono definiti entro sei mesi           
dall'entrata in vigore della presente legge.".                                  
4) Il testo dell'art. 29 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44            
concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione             
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)                   
dell'Emilia-Romagna e' il seguente:                                             
"Art. 29 - Verifica delle dotazioni assegnate all'ARPA                          
1. La Giunta regionale, entro tre anni dall'entrata in vigore della             
presente legge, provvede a verificare, sulla base di specifici                  
indicatori di efficacia ed efficienza, le prestazioni erogate                   
dall'ARPA a favore degli Enti istituzionali e dei Dipartimenti di               
prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie locali. Su tale base la              
Giunta regionale, su parere del Comitato di indirizzo di cui all'art.           
8, conferma o ridetermina le dotazioni organiche, strumentali e                 
finanziarie assegnate all'ARPA".                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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