LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO III
Modificazioni di leggi regionali
Art. 43
Abrogazione degli articoli 20, 27, 28 e 29
della legge regionale n. 44 del 1995
1. Gli articoli 20, 27, 28 e 29 della legge regionale n. 44 del 1995
sono abrogati.
NOTE ALL'ART. 43
Comma 1
1) Il testo dell'art. 20 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44
concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)
dell'Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 20 - Rapporti con la Regione
1. Le prestazioni che l'ARPA e' tenuta a fornire alla Regione in
riferimento alle competenze ed alle relative dotazioni trasferite ai
sensi della presente legge sono definite e contenute nel programma
annuale di cui al precedente art. 12.
2. Le ulteriori prestazioni richieste dalla Regione all'ARPA sono
definite con apposita convenzione che specifica le attivita' da
svolgere ed il corrispettivo finanziamento.".
2) Il testo dell'art. 27 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44
concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)
dell'Emilia-Romagna e' il seguente:
Art. 27 - Assegnazione della quota del Fondo sanitario
relativo all'anno 1995
1. La Giunta regionale provvede ad assegnare all'ARPA, nei termini
temporali previsti per la sua costituzione, i fondi necessari a
garantire per l'anno 1995 la gestione delle attivita', del personale,
delle strutture trasferite dal Servizio sanitario, rivedendo
contestualmente le assegnazioni attribuite alle Aziende Unita'
sanitarie locali interessate dai trasferimenti.".
3) Il testo dell'art. 28 della legge regionale 19 aprile 1995, n.44
concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)
dell'Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 28 - Termine per la prima definizione di convenzioni e accordi
di programma
1. In sede di prima applicazione, le convenzioni e gli accordi di
programma previsti dal precedente art. 3 sono definiti entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.".
4) Il testo dell'art. 29 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44
concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)
dell'Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 29 - Verifica delle dotazioni assegnate all'ARPA
1. La Giunta regionale, entro tre anni dall'entrata in vigore della
presente legge, provvede a verificare, sulla base di specifici
indicatori di efficacia ed efficienza, le prestazioni erogate
dall'ARPA a favore degli Enti istituzionali e dei Dipartimenti di
prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie locali. Su tale base la
Giunta regionale, su parere del Comitato di indirizzo di cui all'art.
8, conferma o ridetermina le dotazioni organiche, strumentali e
finanziarie assegnate all'ARPA".