LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO III
Modificazioni di leggi regionali
Art. 42
Integrazione alla legge regionale n. 44 del 1995
1. Dopo l'articolo 26 della legge regionale n. 44 del 1995 e'
aggiunto il seguente:
"Art. 26 bis
Disposizioni transitorie per il trattamento normativo
dei Direttori generale, tecnico e amministrativo
1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 7 trovano
applicazione anche per gli incarichi in essere all'entrata in vigore
della medesima disposizione.".
NOTA ALL'ART. 42
Comma 1
1) Il testo dell'art. 26 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44
concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)
dell'Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 26 - Assegnazione all'ARPA delle dotazioni e del personale del
Servizio Meteorologico regionale
1. Fin dalla sua costituzione sono assegnati e trasferiti all'ARPA il
personale, le dotazioni finanziarie, i beni, il patrimonio e le
attrezzature nonche' un numero di posti pari alla consistenza del
personale, assegnati al Servizio Meteorologico regionale
dell'Emilia-Romagna alla data del 1 gennaio 1994.
2. Contestualmente al trasferimento di cui al comma 1 sono soppressi
i corrispondenti posti del ruolo regionale ad esaurimento istituiti
dall'art. 10 della L.R. 1/4/1993, n. 18 Soppressione dell'Ente
regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna - ERSA.
Modificazioni alla L.R. 18/8/1984, n. 44, recante Norme per
l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della
Regione.