LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO III
Modificazioni di leggi regionali
Art. 41
Modifiche all'articolo 19
della legge regionale n. 44 del 1995
1. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 44 del 1995
e' sostituito dal seguente:
"3. In particolare formano oggetto di consultazione i documenti
programmatici dell'ARPA.".
2. Al comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale n. 44 del 1995,
dopo le parole: "procedimento amministrativo e del diritto di
accesso", sono inserite le seguenti: "e di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1997, n. 39 (Attuazione della direttiva 90/313/CEE,
concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materia di
ambiente).".
NOTE ALL'ART. 41
Comma 1
1) Il testo dell'art. 19, comma 3, della legge regionale 19 aprile
1995, n. 44 concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
(ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 19 - Consultazione e diritto di accesso
omissis
3. In particolare, forma oggetto di consultazione il programma
annuale di attivita' dell'ARPA, comprensivo delle sue articolazioni
provinciali.
omissis".
2) Il testo dell'art. 19, comma 4, della legge regionale 19 aprile
1995, n.44 concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
(ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 19 - Consultazione e diritto di accesso
omissis
4. Per il diritto di accesso si applicano le disposizioni di cui alla
L.R. 6/9/1993, n. 32, recante Norme per la disciplina del
procedimento amministrativo e del diritto di accesso.