LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO III
Modificazioni di leggi regionali
Art. 40
Sostituzione dell'articolo 18
della legge regionale n. 44 del 1995
1. L'articolo 18 della legge regionale n. 44 del 1995 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 18
Coordinamento con l'Agenzia europea per l'ambiente,
l'APAT e gli altri istituti operanti nel settore
1. La Regione stipula con l'Agenzia europea per l'ambiente, di cui al
regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990,
relativo all'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della
rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale,
con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT), di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15
marzo 1997, n. 59), e con altri enti ed istituti di ricerca,
internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite
convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle
attivita' dell'ARPA .
2. L'ARPA collabora con l'Agenzia europea per l'ambiente e con APAT
in attuazione delle convenzioni di cui al comma 1.".
NOTE ALL'ART. 40
Comma 1
1) Il testo dell'art. 18 della legge regionale 19 aprile 1995, n.44
concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)
dell'Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 18 - Coordinamento con l'Agenzia Europea per l'Ambiente, l'ANPA
e gli altri Istituti operanti nel settore
1. La Regione stipula con l'Agenzia Europea per l'ambiente, di cui al
regolamento CEE 1210/90, con l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA), di cui al DL 4/12/1993, n. 496 convertito con
modificazioni in Legge 21/1/1994, n. 61, e con altri enti ed istituti
di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, pubblici e
privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei
compiti e delle attivita' dell'ARPA.
2. L'ARPA collabora con l'Agenzia Europea per l'Ambiente e con l'ANPA
in attuazione delle convenzioni di cui al comma 1.".
2) Il regolamento (CEE) n.1210/90 del Consiglio del 7 maggio 1990
concerne Regolamento del Consiglio sull'istituzione dell'Agenzia
Europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di
osservazione in materia ambientale.
3) Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concerne Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge
15 marzo 1997, n. 59.