REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
          CAPO III                                                              
     Modificazioni di leggi regionali                                           
          Art. 40                                                               
Sostituzione dell'articolo 18                                                   
della legge regionale n. 44 del 1995                                            
1. L'articolo 18 della legge regionale n. 44 del 1995 e' sostituito             
dal seguente:                                                                   
"Art. 18                                                                        
Coordinamento con l'Agenzia europea per l'ambiente,                             
l'APAT e gli altri istituti operanti nel settore                                
1. La Regione stipula con l'Agenzia europea per l'ambiente, di cui al           
regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990,                  
relativo all'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della             
rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale,            
con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici           
(APAT), di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma           
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15           
marzo 1997, n. 59), e con altri enti ed istituti di ricerca,                    
internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite             
convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle                   
attivita' dell'ARPA .                                                           
2. L'ARPA collabora con l'Agenzia europea per l'ambiente e con APAT             
in attuazione delle convenzioni di cui al comma 1.".                            
NOTE ALL'ART. 40                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 18 della legge regionale 19 aprile 1995, n.44             
concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione             
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)                   
dell'Emilia-Romagna e' il seguente:                                             
"Art. 18 - Coordinamento con l'Agenzia Europea per l'Ambiente, l'ANPA           
e gli altri Istituti operanti nel settore                                       
1. La Regione stipula con l'Agenzia Europea per l'ambiente, di cui al           
regolamento CEE 1210/90, con l'Agenzia nazionale per la protezione              
dell'ambiente (ANPA), di cui al  DL 4/12/1993, n. 496 convertito con            
modificazioni in Legge 21/1/1994, n. 61, e con altri enti ed istituti           
di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, pubblici e                   
privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei                 
compiti e delle attivita' dell'ARPA.                                            
2. L'ARPA collabora con l'Agenzia Europea per l'Ambiente e con l'ANPA           
in attuazione delle convenzioni di cui al comma 1.".                            
2) Il regolamento (CEE) n.1210/90 del Consiglio del 7 maggio 1990               
concerne Regolamento del Consiglio sull'istituzione dell'Agenzia                
Europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di                  
osservazione in materia ambientale.                                             
3) Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concerne Riforma              
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge           
15 marzo 1997, n. 59.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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