LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO III
Modificazioni di leggi regionali
Art. 39
Modifica all'articolo 17
della legge regionale n. 44 del 1995
1. Il comma 6 dell'articolo 17 della legge regionale n. 44 del 1995
e' abrogato.
NOTA ALL'ART. 39
Comma 1
1) Il testo dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 19 aprile
1995, n. 44 concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
(ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:
Art. 17 - Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni
tra ARPA e Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie
locali.
omissis
6. L'ARPA. per l'esercizio delle proprie funzioni e attivita' si
avvale, sulla base di accordi e programmi di valenza regionale, della
collaborazione del Centro di documentazione per la salute, che opera
presso le Aziende Unita' sanitarie locali delle citta' di Bologna e
di Ravenna, in materia di documentazione, informazione, educazione
alla salute ed epidemiologia occupazionale ed ambientale.
omissis".