LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO III
Modificazioni di leggi regionali
Art. 38
Modifica all'articolo 16
della legge regionale n. 44 del 1995
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale
n. 44 del 1995 le parole: "programma annuale di attivita' della
Sezione provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "programma
triennale e annuale delle attivita'".
NOTA ALL'ART. 38
Comma 1
1) Il testo dell'art. 16, comma 1, lettera a), della legge regionale
19 aprile 1995, n. 44 concernente Riorganizzazione dei controlli
ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e
l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 16 - Comitati provinciali di coordinamento
1. Per l'ottimale realizzazione degli obiettivi, delle prestazioni,
delle attivita' e delle condizioni stabilite nelle convenzioni e
negli accordi di programma di cui al precedente art. 3, e per
garantire il necessario coordinamento tecnico delle attivita' delle
Sezioni provinciali dell'ARPA con i Servizi delle rispettive
Amministrazioni provinciali e comunali e con i Dipartimenti di
prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie locali, nonche' le Sezioni
provinciali dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della
Lombardia e dell'Emilia-Romagna, presso ciascuna Provincia e'
costituito un Comitato tecnico provinciale di coordinamento con il
compito di:
a) elaborare proposte relative al programma annuale di attivita'
della Sezione provinciale ed alla sua migliore attuazione;
omissis".