LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO III
Modificazioni di leggi regionali
Art. 37
Modifica all'articolo 15
della legge regionale n. 44 del 1995
1. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale n. 44 del 1995
e' abrogato.
NOTA ALL'ART. 37
Comma 1
1) Il testo dell'art. 15, comma 5, della legge regionale 19 aprile
1995, n. 44 concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
(ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:
Art. 15 - Articolazione organizzativa dell'ARPA
omissis
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del DL 4/12/1993, n. 496 convertito
con modificazioni in Legge 21/1/1994, n. 61, le Sezioni provinciali
sono articolate in Dipartimenti tecnici e in Servizi territoriali.
Tali Servizi sono articolati territorialmente, di norma, in
coincidenza con i distretti delle Aziende Unita' sanitarie locali.
omissis".