LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO III
Modificazioni di leggi regionali
Art. 36
Modifica all'articolo 14
della legge regionale n. 44 del 1995
1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 44 del 1995
e' abrogato.
NOTA ALL'ART. 36
Comma 1
1) Il testo dell'art. 14, comma 2, della legge regionale 19 aprile
1995, n. 44 concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
(ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 14 - Disposizioni concernenti il personale dell'ARPA
omissis.
2. Qualora alla data del 31 dicembre 1996 non sia stata data
attuazione alle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del DLgs
3/2/1993, n. 29, il Direttore generale dell'ARPA, sulla base di
specifici indirizzi della Giunta regionale e nel rispetto delle norme
vigenti in materia di relazioni sindacali, provvede alla stipula di
un apposito contratto decentrato, prevedendo modalita' e termini per
la omogeneizzazione dei trattamenti giuridici ed economici del
personale dell'ARPA. Tale contratto decentrato e' soggetto al
controllo preventivo della Giunta regionale e viene adeguato alla
normativa contrattuale nazionale dalla data della sua entrata in
vigore.
omissis".