LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO III
Modificazioni di leggi regionali
Art. 35
Sostituzione dell'articolo 12
della legge regionale n. 44 del 1995
1. L'articolo 12 della legge regionale n. 44 del 1995 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 12
Programma triennale e annuale delle attivita'
1. Il programma triennale e annuale delle attivita' definisce le
linee strategiche dell'attivita' dell'ARPA, ed e' adottato dal
Direttore generale.
2. La struttura e le articolazioni del programma triennale e annuale
delle attivita', a livello regionale e provinciale, sono definite dal
regolamento di cui all'articolo 11.
3. Il programma triennale e annuale delle attivita' contiene, anche,
le prestazioni che ARPA e' tenuta a fornire alla Regione ed al
sistema delle Autonomie locali in relazione a quanto previsto
nell'accordo di programma di cui all'articolo 3.".
NOTA ALL'ART. 35
Comma 1
1) Il testo dell'art. 12 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44
concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)
dell'Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 12 - Programma annuale
1. Nell'ambito dei criteri e degli indirizzi stabiliti mediante le
convenzioni e gli accordi di programma di cui al precedente art. 3,
il Direttore generale dell'Agenzia, sulla base delle proposte dei
Comitati provinciali di cui al successivo art. 16, e delle
indicazioni formulate congiuntamente dagli Assessori regionali
competenti in materia di ambiente e sanita' per quanto concerne le
prestazioni che l'ARPA e' tenuta a fornire annualmente alla Regione,
predispone il programma annuale di attivita'.".