LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO III
Modificazioni di leggi regionali
Art. 34
Modifiche all'articolo 11
della legge regionale n. 44 del 1995
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 44 del 1995,
dopo le parole: "dalla costituzione dell'ARPA" sono aggiunte le
seguenti: "sulla base degli indirizzi generali fissati dalla Giunta
regionale.".
2. Le lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 11 della legge
regionale n. 44 del 1995, sono sostituite dalle seguenti:
"a) i criteri per la definizione e gestione della dotazione
organica;
b) i criteri per la definizione dell'assetto organizzativo;
c) la struttura e l'articolazione del programma triennale e annuale
delle attivita' di cui all'articolo 12;".
NOTE ALL'ART. 34
Comma 1
1) Il testo dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 19 aprile
1995, n. 44 concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
(ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 11 - Regolamento
1. Il Direttore generale adotta il regolamento entro centoventi
giorni dalla costituzione dell'ARPA
omissis".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 11, comma 2, lettere a), b) e c), della legge
regionale 19 aprile 1995, n. 44 concernente Riorganizzazione dei
controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 11 - Regolamento
omissis
2. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'A.R.P.A. e in
particolare definisce:
a) la dotazione organica, che puo' prevedere ruoli e profili anche
non compresi tra quelli previsti dal DPR 20/12/1979, n. 761;
b) l'assetto organizzativo di cui all'art 15;
c) le disposizioni concernenti il personale;
omissis".