LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO III
Modificazioni di leggi regionali
Art. 33
Modifiche all'articolo 9
della legge regionale n. 44 del 1995
1. Il comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale n. 44 del 1995 e'
sostituito dal seguente:
"7. Al Direttore generale, al Direttore tecnico e al Direttore
amministrativo si applica il trattamento normativo previsto
rispettivamente per i Direttori generali della Giunta e per i
dirigenti della Regione ai sensi della legge regionale 26 novembre
2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti
di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).".
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale n. 44 del
1995, e' aggiunto il seguente:
"7 bis. La valutazione annuale del Direttore generale dell'ARPA e'
effettuata dalla Giunta regionale".
NOTA ALL'ART. 33
Comma 1
1) Il testo dell'art. 9, comma 7, della legge regionale 19 aprile
1995, n. 44 concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
(ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 9 - Direttore generale
omissis
7. Al Direttore generale, al Direttore tecnico ed al Direttore
amministrativo si applica il trattamento normativo previsto
rispettivamente per il Direttore generale ed i Direttori sanitario e
amministrativo delle Aziende Unita' sanitarie locali, inclusi il
regime della decadenza, della revoca, della cessazione dal servizio e
le norme sull'incompatibilita'.".