LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO III
Modificazioni di leggi regionali
Art. 31
Modifiche all'articolo 6
della legge regionale n. 44 del 1995
1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n.
44 del 1995, e' sostituita dalla seguente: "a) il programma triennale
e annuale delle attivita';" e la lettera e) del comma 2 dell'articolo
6 della legge regionale n. 44 del 1995 e' abrogata.
2. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 44 del 1995 e'
sostituito dal seguente:
"3. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 2 predispone gli atti
istruttori occorrenti all'esercizio delle funzioni di controllo,
vigilanza e valutazione sull'ARPA, fornendo il supporto al Comitato
di indirizzo di cui all'articolo 8 ed alla Giunta regionale secondo
le rispettive competenze.".
NOTE ALL'ART. 31
Comma 1
1) Il testo dell'art. 6, comma 2, lettera a), della legge regionale
19 aprile 1995, n. 44 concernente Riorganizzazione dei controlli
ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e
l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 6 - Vigilanza
omissis
2. In particolare sono sottoposti al controllo preventivo della
Giunta regionale i seguenti atti:
a) il piano programmatico;
omissis.".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 6, comma 3 della legge regionale 19 aprile
1995, n. 44 concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
(ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 6 - Vigilanza
omissis
3. Il Comitato interdipartimentale di cui all'art. 2 predispone gli
atti istruttori occorrenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza
sull'ARPA".