LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO III
Modificazioni di leggi regionali
Art. 30
Modifica all'articolo 5
della legge regionale n. 44 del 1995
1. Dopo la lettera t bis) del comma 1 dell'articolo 5 della legge
regionale n. 44 del 1995, e' aggiunta la seguente:
"t ter) gestire il sistema delle reti idro-meteo-pluviometriche della
regione, nell'ambito degli indirizzi forniti dalla Regione e degli
accordi definiti con gli enti proprietari.".
NOTA ALL'ART. 30
Comma 1
1) Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera t bis), della legge
regionale 19 aprile 1995, n. 44 concernente Riorganizzazione dei
controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 5 - Funzioni, attivita' e compiti
1. L'ARPA svolge le attivita' e i compiti di interesse regionale di
cui all'art. 1 del DL 4/12/1993, n. 496 convertito con modificazioni
in Legge 21/1/1994, n. 61, ed in particolare provvede a:
omissis
t-bis) effettuare il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego,
sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto
sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione dei
preparati per lavare.
omissis".