REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
          CAPO III                                                              
     Modificazioni di leggi regionali                                           
          Art. 30                                                               
Modifica all'articolo 5                                                         
della legge regionale n. 44 del 1995                                            
1. Dopo la lettera t bis) del comma 1 dell'articolo 5 della legge               
regionale n. 44 del 1995, e' aggiunta la seguente:                              
"t ter) gestire il sistema delle reti idro-meteo-pluviometriche della           
regione, nell'ambito degli indirizzi forniti dalla Regione e degli              
accordi definiti con gli enti proprietari.".                                    
NOTA ALL'ART. 30                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera t bis), della legge                   
regionale 19 aprile 1995, n. 44 concernente Riorganizzazione dei                
controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la                
prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:             
"Art. 5 - Funzioni, attivita' e compiti                                         
1. L'ARPA svolge le attivita' e i compiti di interesse regionale di             
cui all'art. 1 del DL 4/12/1993, n. 496 convertito con modificazioni            
in Legge 21/1/1994, n. 61, ed in particolare provvede a:                        
omissis                                                                         
t-bis) effettuare il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego,               
sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto                
sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione dei                   
preparati per lavare.                                                           
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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