LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO III
Modificazioni di leggi regionali
Art. 29
Modifiche all'articolo 3
della legge regionale n. 44 del 1995
1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995 e'
abrogato.
2. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995,
dopo le parole: "tra i rappresentanti delle Province, delle
Aziende-USL e dell'ARPA" sono aggiunte le parole "e i tre Sindaci
componenti il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8.".
NOTA ALL'ART. 29
Comma 1
1) Il testo dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 19 aprile
1995, n. 44 concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
(ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 3 - Rapporti con gli Enti istituzionali
omissis
3. La Regione stipula convenzioni con le Province nelle quali vengono
stabiliti i criteri e le modalita', previsti dall'art. 2, comma 2,
del DL 4/12/1993, n. 496 convertito con modificazione in Legge
21/1/1994, n. 61, di utilizzo delle strutture provinciali dell'ARPA
per il supporto all'espletamento delle funzioni amministrative, in
particolare di quelle autorizzative e di controllo, attribuite e
delegate alle Province stesse in materia ambientale.
omissis".