REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
          CAPO III                                                              
     Modificazioni di leggi regionali                                           
          Art. 28                                                               
Modifica all'articolo 2                                                         
della legge regionale n. 44 del 1995                                            
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 19 aprile 1995 n.           
44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione                     
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)                   
dell'Emilia-Romagna) le parole da: "un Comitato tecnico                         
interdipartimentale" fino a: "ambientali e produttive" sono                     
sostituite dalle parole: "un Comitato tecnico composto dai                      
rappresentanti delle Direzioni generali della Regione competenti in             
materia di sanita' ed ambiente.".                                               
NOTA ALL'ART. 28                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 19 aprile               
1995, n. 44 concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e             
istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente              
(ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:                                      
"Art. 2 - Funzioni della Regione                                                
omissis                                                                         
2. Al fine di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle                
funzioni regionali e' istituito un Comitato tecnico                             
interdipartimentale, con riferimento alle competenze sanitarie,                 
ambientali e produttive. La Giunta regionale ne definisce                       
composizione, compiti, durata e ne nomina il coordinatore.".                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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