LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO III
Modificazioni di leggi regionali
Art. 28
Modifica all'articolo 2
della legge regionale n. 44 del 1995
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 19 aprile 1995 n.
44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)
dell'Emilia-Romagna) le parole da: "un Comitato tecnico
interdipartimentale" fino a: "ambientali e produttive" sono
sostituite dalle parole: "un Comitato tecnico composto dai
rappresentanti delle Direzioni generali della Regione competenti in
materia di sanita' ed ambiente.".
NOTA ALL'ART. 28
Comma 1
1) Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 19 aprile
1995, n. 44 concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
(ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 2 - Funzioni della Regione
omissis
2. Al fine di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle
funzioni regionali e' istituito un Comitato tecnico
interdipartimentale, con riferimento alle competenze sanitarie,
ambientali e produttive. La Giunta regionale ne definisce
composizione, compiti, durata e ne nomina il coordinatore.".