REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
           CAPO II                                                              
     Disposizioni in materia di occupazione                                     
     ed uso del territorio                                                      
Sezione I                                                                       
Disposizioni per la gestione delle aree                                         
del demanio idrico                                                              
          Art. 26                                                               
Sopraelevazioni                                                                 
1. Le sopraelevazioni consentite ai sensi dell'articolo 90 comma 1,             
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 sono                
certificate secondo le modalita' procedurali dell'autorizzazione                
preventiva di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 31 del               
2002.                                                                           
NOTE ALL'ART. 26                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 90, comma 1, del decreto del Presidente della             
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 concernente Testo unico delle                  
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e'                 
seguente:                                                                       
"Art. 90 - Sopraelevazioni (Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14)              
1. E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:             
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purche'            
nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al               
presente capo;                                                                  
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e                    
precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purche' il complesso            
della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico.               
2. L'autorizzazione e' consentita previa certificazione del                     
competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo           
di piani che e' possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneita'           
della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.".                       
2) Il testo dell'art. 36 della legge regionale 25 novembre 2002, n.             
31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' il seguente:                
"Art. 36 - Modifiche alla L.R. 19 giugno 1984, n. 35                            
1.                                                                              
1-bis.                                                                          
2. Al comma terzo dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 1984, come                   
modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, la lettera a) e' soppressa.               
3. Reg. 5 aprile 1995, n. 19.                                                   
4.                                                                              
5.                                                                              
6. Il comma primo dell'art. 6 della L.R. n. 35 del 1984, come                   
modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, e' abrogato. Fino                         
all'approvazione degli atti regionali previsti dall'art. 5, comma               
terzo, della L.R. n. 35 del 1984, continua a trovare applicazione il            
Reg. 13 ottobre 1986, n. 33, come modificato dal Reg. 5 aprile 1995,            
n. 19.                                                                          
6-bis. Per le opere di rilevante interesse pubblico, fino alla                  
definizione dei criteri per l'individuazione del campione di cui al             
comma 5, trovano applicazione l'autorizzazione preventiva e il                  
controllo sistematico in corso d'opera e finale, come definiti con              
direttiva della Regione, da emanarsi entro 6 mesi.".                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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