LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO II
Disposizioni in materia di occupazione
ed uso del territorio
Sezione I
Disposizioni per la gestione delle aree
del demanio idrico
Art. 26
Sopraelevazioni
1. Le sopraelevazioni consentite ai sensi dell'articolo 90 comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 sono
certificate secondo le modalita' procedurali dell'autorizzazione
preventiva di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 31 del
2002.
NOTE ALL'ART. 26
Comma 1
1) Il testo dell'art. 90, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 concernente Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e'
seguente:
"Art. 90 - Sopraelevazioni (Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14)
1. E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purche'
nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al
presente capo;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e
precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purche' il complesso
della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico.
2. L'autorizzazione e' consentita previa certificazione del
competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo
di piani che e' possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneita'
della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.".
2) Il testo dell'art. 36 della legge regionale 25 novembre 2002, n.
31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' il seguente:
"Art. 36 - Modifiche alla L.R. 19 giugno 1984, n. 35
1.
1-bis.
2. Al comma terzo dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 1984, come
modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, la lettera a) e' soppressa.
3. Reg. 5 aprile 1995, n. 19.
4.
5.
6. Il comma primo dell'art. 6 della L.R. n. 35 del 1984, come
modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, e' abrogato. Fino
all'approvazione degli atti regionali previsti dall'art. 5, comma
terzo, della L.R. n. 35 del 1984, continua a trovare applicazione il
Reg. 13 ottobre 1986, n. 33, come modificato dal Reg. 5 aprile 1995,
n. 19.
6-bis. Per le opere di rilevante interesse pubblico, fino alla
definizione dei criteri per l'individuazione del campione di cui al
comma 5, trovano applicazione l'autorizzazione preventiva e il
controllo sistematico in corso d'opera e finale, come definiti con
direttiva della Regione, da emanarsi entro 6 mesi.".