REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
           CAPO II                                                              
     Disposizioni in materia di occupazione                                     
     ed uso del territorio                                                      
Sezione I                                                                       
Disposizioni per la gestione delle aree                                         
del demanio idrico                                                              
          Art. 25                                                               
Abitati da consolidare                                                          
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2 della legge                   
regionale 19 giugno 1984, n. 35 (Norme per lo snellimento delle                 
procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del            
rischio sismico. Attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre                
1981, n. 741), le funzioni inerenti il rilascio delle autorizzazioni            
di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6            
giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e               
regolamentari in materia edilizia), sono conferite ai Comuni, che le            
esercitano previa verifica di compatibilita' con le condizioni                  
geomorfologiche di stabilita' del territorio e di non interferenza              
con le opere di consolidamento gia' realizzate.                                 
2. Gli abitati da consolidare o da delocalizzare sono perimetrati,              
secondo le modalita' di cui all'articolo 1 del decreto legge 11                 
giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio              
idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi                
nella regione Campania), convertito con modificazioni in legge 3                
agosto 1998, n. 267 (Conversione in legge, con modificazioni, del               
D.L. 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la                      
prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite            
da disastri franosi nella regione Campania), dai Servizi tecnici di             
bacino d'intesa con le Autorita' di bacino competenti e sentiti i               
Comuni interessati. L'approvazione delle perimetrazioni da parte                
della Giunta regionale costituisce dichiarazione di abitato da                  
consolidare o da delocalizzare.                                                 
3. Le perimetrazioni approvate ai sensi della legge 9 luglio 1908, n.           
445 (Legge concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e              
della Calabria) e con le modalita' previste dall'articolo 29 del                
piano territoriale paesistico regionale (PTPR) rimangono in vigore              
fino alla loro eventuale revisione, da attuarsi secondo le modalita'            
di cui al comma 2.                                                              
4. Le perimetrazioni approvate ai sensi della legge n. 445 del 1908,            
prima della approvazione del PTPR, sono riperimetrate secondo le                
modalita' di cui al comma 2, previa verifica di sussistenza di                  
movimenti franosi interessanti, anche parzialmente, territori                   
urbanizzati, che mettono a rischio l'integrita' dei beni e                      
l'incolumita' pubblica.                                                         
5. Gli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge n. 445            
del 1908 e sprovvisti di perimetrazione, sono, previa verifica di               
sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 4, perimetrati                
secondo le modalita' di cui al comma 2.                                         
6. Gli abitati dichiarati da trasferire ai sensi della legge n. 445             
del 1908 sono sottoposti a verifica al fine di:                                 
a) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di                        
delocalizzazione;                                                               
b) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di                        
consolidamento;                                                                 
c) eliminare il vincolo di trasferimento.                                       
NOTE ALL'ART. 25                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 2 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 35             
concernente Norme per lo snellimento delle procedure per le                     
costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico.            
Attuazione dell'art. 20 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741 e' il              
seguente:                                                                       
"Art. 2 - Procedure                                                             
1. Fuori dai casi di opere di trascurabile importanza, di cui                   
all'art. 1, comma 1, i lavori delle opere edilizie ricadenti nelle              
zone dichiarate sismiche ad esclusione di quelle a bassa sismicita' e           
le varianti sostanziali agli stessi, definite ai sensi dell'art. 6,             
secondo comma, lettera b), non possono essere iniziati senza:                   
a) l'autorizzazione nei casi di cui al secondo comma;                           
b) il deposito presso lo Sportello unico per l'edilizia del progetto            
esecutivo e dei suoi allegati, secondo le modalita' e i contenuti               
precisati all'art. 3, nei restanti casi.                                        
2. Sono soggetti a preventiva autorizzazione per l'inizio dei                   
lavori:                                                                         
a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai               
sensi dell'art. 61 del DPR n. 380 del 2001;                                     
b) le varianti in corso d'opera alle autorizzazioni rilasciate su               
progetti presentati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 40 del           
1995;                                                                           
c) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazioni                
delle norme tecniche antisismiche.                                              
La comunicazione deve contenere gli estremi dell'avvenuto deposito ai           
sensi del successivo articolo 3.                                                
2-bis. La preventiva autorizzazione di cui al comma secondo e'                  
rilasciata dal Comune territorialmente competente, verificata la                
conformita' delle strutture alle norme tecniche sismiche, nonche' la            
compatibilita' tra gli interventi proposti e le condizioni                      
geomorfologiche e di stabilita' del versante.".                                 
2) Il testo dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica            
6 giugno 2001, n. 380 concernente Testo unico delle disposizioni                
legislative e regolamentari in materia edilizia e' il seguente:                 
"Art. 61 - Abitati da consolidare (Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art.           
2)                                                                              
1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano                  
intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di                  
consolidamento di abitato ai sensi della Legge 9 luglio 1908, n. 445            
e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun              
lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura,                 
possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del                  
competente ufficio tecnico della regione.                                       
2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con             
ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale,                  
possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta            
autorizzazione, la quale comunque dovra' essere richiesta nel termine           
di cinque giorni dall'inizio dei lavori.".                                      
Comma 2                                                                         
3) Il testo dell'art. 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180                
concernente Misure urgenti per la prevenzione del rischio                       
idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi                
nella regione Campania e' il seguente:                                          
"Art. 1 - Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e              
misure di prevenzione per le aree a rischio                                     
1. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2001, le autorita' di              
bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i                 
restanti bacini, adottano, ove non si sia gia' provveduto, piani                
stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi del             
comma 6-ter dell'art. 17 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, e                  
successive modificazioni, che contengano in particolare                         
l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la                        
perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia,               
nonche' le misure medesime.                                                     
1-bis. Entro il 31 ottobre 1999, le autorita' di bacino di rilievo              
nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, in               
deroga alle procedure della Legge 18 maggio 1989, n. 183, approvano,            
piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio pi               
alto, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli             
enti locali. I piani straordinari devono ricomprendere                          
prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali e'                
stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5                
della Legge 24 febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari contengono           
in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a                
rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumita' delle persone e           
per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e             
culturale. Per dette aree sono adottate le misure di salvaguardia con           
il contenuto di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 della Legge n.              
183 del 1989, oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del              
comma 3 del medesimo articolo 17. L'inosservanza del termine del 31             
ottobre 1999 per l'individuazione e la perimetrazione delle aree di             
cui al precedente periodo, determina l'adozione, da parte del                   
Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui           
all'art. 4 della medesima Legge n. 183 del 1989, e successive                   
modificazioni, degli atti relativi all'individuazione, alla                     
perimetrazione e alla salvaguardia delle predette aree. Qualora le              
misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio             
di cui all'articolo 17, comma 6-ter, della Legge n. 183 del 1989,               
esse rimangono in vigore sino all'approvazione di detti piani. Per i            
comuni della Campania, colpiti dagli eventi idreologici del 5 e 6               
maggio 1998 valgono le perimetrazioni delle aree a rischio e le                 
misure provvisorie di salvaguardia previste dall'art. 1, comma 2,               
dell'ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il                       
coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998,              
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 120            
del 26 maggio 1998 e successive modificazioni. Con deliberazione del            
Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Comitato dei                   
Ministri, sono definiti i termini essenziali degli adempimenti                  
previsti dall'articolo 17 della citata Legge n. 183 del 1989, e                 
successive modificazioni. I piani straordinari approvati possono                
essere integrati e modificati con le stesse modalita' di cui al                 
presente comma, in particolare con riferimento agli interventi                  
realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate.             
2. Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1-bis definisce, d'intesa           
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni            
e le province autonome di Trento e di Bolzano, programmi di                     
interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei                 
bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico,                 
tenendo conto dei programmi gia' in essere da parte delle autorita'             
di bacino di rilievo nazionale e dei piani straordinari di cui al               
comma 1-bis, se approvati, nelle zone nelle quali la maggiore                   
vulnerabilita' del territorio si lega a maggiori pericoli per le                
persone, le cose ed il patrimonio ambientale con priorita' per quelli           
relativi alle aree per le quali e' stato dichiarato lo stato di                 
emergenza, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.           
Per la realizzazione degli interventi possono essere adottate, su               
proposta dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici e d'intesa            
con le regioni interessate, le ordinanze di cui all'art. 5, comma 2,            
Legge 24 febbraio 1992, n. 225. Entro il 30 settembre 1998, su                  
proposta del Comitato dei Ministri, di cui al comma 1, d'intesa con             
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le           
province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato un atto di                
indirizzo e coordinamento che individui i criteri relativi agli                 
adempimenti di cui al comma 1 e al presente comma.                              
2-bis. Per l'attivita' istruttoria relativa agli adempimenti di cui             
ai commi 1 e 2 i Ministri competenti si avvalgono dei Dipartimenti              
della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali, nonche'              
della collaborazione del Corpo forestale dello Stato, delle regioni,            
delle autorita' di bacino di rilievo nazionale, del Gruppo nazionale            
per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale           
delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, dell'Agenzia nazionale            
per la protezione dell'ambiente.                                                
2-ter. Per la realizzazione degli interventi previsti dai piani                 
straordinari di cui al comma 1-bis il Ministero dell'ambiente puo'              
assumere impegni pluriennali di spesa per gli esercizi 1999 e 2000,             
nei limiti di spesa di cui all'art. 8, comma 2.                                 
3. Ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 183 del 1989, entro                  
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,           
le Amministrazioni statali, gli enti pubblici, le societa' per azioni           
a prevalente partecipazione pubblica, le universita' e gli istituti             
di ricerca nonche' gli enti di gestione degli acquedotti ed i                   
soggetti titolari di concessioni per grandi derivazioni di acqua                
pubblica comunicano a ciascuna regione i dati storici e conoscitivi             
del territorio e dell'ambiente in loro possesso, senza oneri ed in              
forma riproducibile. Le regioni acquisiscono con le stesse modalita'            
le ulteriori informazioni utili presso tutte le amministrazioni                 
pubbliche; i dati acquisiti sono resi disponibili per gli enti                  
locali. Le regioni comunicano al Comitato dei Ministri di cui alla              
Legge n. 183 del 1989  gli atti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 del           
presente articolo riguardanti i bacini idrografici interregionali e             
regionali.                                                                      
4. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e           
2, gli organi di protezione civile, come definiti dalla Legge 24                
febbraio 1992, n. 225 e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.               
112, provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico,             
con priorita' assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilita'              
del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e            
il patrimonio ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le              
misure per la salvaguardia dell'incolumita' delle popolazioni                   
interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in               
salvo preventiva, anche utilizzando i sistemi di monitoraggio di cui            
all'articolo 2.                                                                 
5. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le                     
infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio                         
idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni le regioni                     
stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari           
possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di                     
rilocalizzare fuori dell'area a rischio le attivita' produttive e le            
abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli           
enti locali interessati, predispongono, entro diciotto mesi dalla               
data di entrata in vigore del presente decreto, con criteri di                  
priorita' connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento,           
determinando altresi' un congruo termine, delle infrastrutture e per            
la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle            
attivita' produttive e delle abitazioni private, realizzate in                  
conformita' alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli                
incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati             
ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo            
1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la demolizione dei               
manufatti; il terreno di risulta viene acquisito al patrimonio                  
indisponibile dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede            
anche con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 56, della Legge             
23 dicembre 1996, n. 662. Ove i soggetti interessati non si avvalgano           
della facolta' di usufruire delle predette incentivazioni, essi                 
decadono da eventuali benefi'ci connessi ai danni derivanti agli                
insediamenti di loro proprieta' in conseguenza del verificarsi di               
calamita' naturali.".                                                           
4) La legge 3 agosto 1998, n. 267 concerne Conversione in legge, con            
modificazioni, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, recante misure                  
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore                
delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania.                  
Commi 3, 4, 5, 6                                                                
5) La legge 9 luglio 1908, n. 445 concerne Legge concernente i                  
provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria.                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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