LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO II
Disposizioni in materia di occupazione
ed uso del territorio
Sezione I
Disposizioni per la gestione delle aree
del demanio idrico
Art. 24
Accordi con i privati
per le aree destinate alle attivita' estrattive
1. Gli Enti locali possono concludere accordi con soggetti privati
allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di
recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti
dalle attivita' estrattive. Tali accordi sono obbligatori nelle aree
interessate dai poli estrattivi previsti dalla pianificazione di
settore e sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 11 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
NOTE ALL'ART. 24
Comma 1
1) Il testo dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
concernente Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e' il seguente:
"Art. 11
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma
dell'articolo 10, l'amministrazione procedente puo' concludere, senza
pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento
del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale
ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al
comma 1, il responsabile del procedimento puo' predisporre un
calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente,
il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati .
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati,
a pena di nullita', per atto scritto, salvo che la legge disponga
altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i
princi'pi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in
quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi
controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione
recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere
alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali
pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed
esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.".