LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO II
Disposizioni in materia di occupazione
ed uso del territorio
Sezione I
Disposizioni per la gestione delle aree
del demanio idrico
Art. 22
Disposizioni transitorie e finali
relative alle aree del demanio idrico
1. Ai fini di cui all'articolo 13, la Regione provvede alla
ricognizione delle aree del demanio idrico di cui ha la gestione e ne
redige l'inventario, procedendo eventualmente alla revisione e
aggiornamento dei dati catastali.
2. Chi abbia occupato senza regolare titolo aree del demanio idrico
anche con strutture a carattere precario puo' richiedere il rilascio
della concessione a condizione che le stesse strutture fossero
esistenti alla data del 21 febbraio 2001, non creino pregiudizio al
regime idraulico e siano conformi alle norme di pianificazione
territoriale e urbanistica, fermo restando, per le aree vincolate,
l'acquisizione del parere favorevole dell'autorita' preposta. La
Regione, entro il termine di novanta giorni dall'approvazione della
presente legge provvede ad emanare, sentite le associazioni
interessate, apposite direttive relative alle procedure intese a
definire, a fronte di domanda dell'interessato e sulla base della
pianificazione territoriale e urbanistica esistente o da adottare nel
termine dei due anni successivi, le condizioni per il mantenimento,
la ristrutturazione, la ricollocazione o la demolizione delle
strutture.
3. Fatto salvo quanto previsto nel comma 2 del presente articolo e
nel comma 1 dell'articolo 16, dall'entrata in vigore della presente
legge non possono essere istruite domande di concessione di aree del
demanio idrico prima della pubblicazione delle aree stesse.
4. Le aree che siano disponibili e valutate come concedibili dalla
Regione, per le quali esistano domande giacenti debbono essere
pubblicate ai sensi dell'articolo 16, per permettere, ove non
emergano priorita' d'uso di cui all'articolo 15, l'espletamento della
procedura concorsuale.
5. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 141 della legge
regionale n. 3 del 1999.
Sezione II
Disposizioni in materia di uso del territorio
NOTA ALL'ART. 22
Comma 6
1) Il testo dell'art. 141, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 21
aprile 1999, n. 3 concernente Riforma del sistema regionale e locale
e' il seguente:
"Art. 141 - Gestione dei beni del demanio idrico
omissis
2. Le aree del demanio idrico ricomprese nelle aree naturali
protette, istituite ai sensi della L.R. 2/3/1988, n. 11, sono
concesse in uso gratuito agli enti di gestione per fini di
salvaguardia e ripristino ambientale.
3. La Regione puo' altresi' concedere in uso aree del demanio idrico
a Enti locali, singoli o associati, per promuoverne la fruizione
pubblica ed il recupero e la valorizzazione ambientale; la Regione
puo' inoltre concederle a privati.
4. I disciplinari delle concessioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono
gli usi del bene compatibili con il buon regime idraulico del corso
d'acqua e con la salvaguardia ambientale nonche' gli eventuali
obblighi specifici del concessionario.".