LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO II
Disposizioni in materia di occupazione
ed uso del territorio
Sezione I
Disposizioni per la gestione delle aree
del demanio idrico
Art. 21
Vigilanza e sanzioni amministrative
1. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione,
nonche' le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite
dal disciplinare di concessione sono punite con sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 200,00 Euro
a 2.000,00 Euro.
2. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano anche alle violazioni
delle disposizioni di cui agli articoli 134, 135 e 137 del regio
decreto n. 368 del 1904.
3. L'estrazione di materiale litoide dall'alveo dei fiumi o dai laghi
senza regolare titolo legittimante o in misura superiore a quanto
previsto nel titolo comporta segnalazione all'Autorita' giudiziaria
ed e' punita con una sanzione amministrativa pari nel minimo al
doppio e nel massimo al decuplo del valore del canone previsto, e
comunque non inferiore ad Euro 5.000,00.
4. Le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del
regime idraulico comportano segnalazione all'autorita' giudiziaria e
sono punite con sanzione pecuniaria da Euro 2.000,00 a Euro
20.000,00; la Regione inoltre, puo' disporre la riduzione in
pristino, fissando i modi e i tempi dell'esecuzione dei lavori. Nei
casi di urgenza nonche' nei casi di inadempimento dell'ordinanza di
ripristino, la Regione provvede d'ufficio, ponendo le relative spese
a carico del trasgressore.
5. Le attivita' connesse con l'accertamento e la contestazione delle
violazioni di cui ai commi 1, 3 e 4, nonche' la determinazione e
applicazione delle relative sanzioni amministrative sono disciplinate
dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina
dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza
regionale).
6. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto
dall'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1984.
NOTE ALL'ART. 21
Comma 2
1) Il testo dell'art. 134 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368
concernente Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei
terreni paludosi e' il seguente:
Art. 134
Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi
non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei
seguenti artt. 136 e 137:
a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le
quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei
corsi d'acqua, non contemplati nell'art. 165 della Legge 20/3/1865
sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione;
b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi
d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle
opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte;
c) lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle
palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che
sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei
corsi d'acqua, e ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti;
e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione
nei medesimi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o
l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di
trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di
animali e bestiami di ogni sorta. E' libera solamente la pesca coi
coppi e con le cannucce in quelle sole localita', ove attualmente si
esercita liberamente con tali mezzi, in forza dei regolamenti finora
vigenti;
f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e
sulle loro dipendenze, nonche' sulle sponde, scarpe e banchine dei
corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento di
animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi
appositamente costruiti;
g) qualunque apertura, rottura, taglio od opera d'arte, ed in genere
qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua,
diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per
qualsivoglia uso, od a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici
industriali e simili, senza pregiudizio delle disposizioni contenute
nell'art. 133, lettera f);
h) qualsiasi modificazione nelle parate e bocche di derivazione gia'
esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi
d'acqua che fan parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette
parate e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di
scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle bocche di
derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il
pelo delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;
i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti
o correnti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della
bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora e' circoscritta e
permessa;
k) l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino
e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti;
l) lo stabilimento di nuove risaie;
m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli
argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli
abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica;
e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli
stessi corsi di acqua per uso dei fondi limitrofi;
n) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie
dai corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette
estrazioni puo' essere limitata o revocata ogni qualvolta venga
riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici
o privati;
o) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori
attraverso i canali e le strade di bonifica.".
2) Il testo dell'art. 135 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368
concernente Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei
terreni paludosi e' il seguente:
"Art. 135
Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti
specificati alle lettere a), b), d), g), h) e k) del precedente art.
134.
Sono invece permessi con semplice scritta e con l'obbligo
all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, lavori,
atti o fatti indicati nelle lettere c), e), f), i), l), m), n), ed o)
dello stesso art. 134.
I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti
indicati all'art. 14 del testo unico di legge, tengono luogo della
licenza di che e' parola nel presente articolo.".
3) Il testo dell'art. 137 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368
concernente Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei
terreni paludosi e' il seguente:
"Art.137
Nelle concessioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la
durata non superiore ad un trentennio, e le norme alle quali sono
assoggettate, e, se del caso, il prezzo dell'uso concesso e l'annuo
canone.
Senza che poi sia necessario ripeterlo nell'atto, s'intendono tali
concessioni e licenze in tutti i casi accordate:
a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere atti
o fatti permessi;
c) con la facolta' nel concedente di revocarle o modificarle od
imporvi altre condizioni;
d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del testo unico
di legge, nonche' quelle del presente regolamento;
e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto,
registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute
necessarie dal concedente per la durata della concessione, copie di
atti, ecc.;
f) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al
pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza
dalla medesima.
Il Prefetto deve comunicare al Genio civile, ed il consorzio al suo
ingegnere copia dell'atto di concessione, o di licenza accordata.
Colui che ha ottenuto la concessione o la licenza, di che al
precedente art. 136, deve provvedere alla sua trascrizione
nell'ufficio delle ipoteche, quando gliene sia fatto obbligo, e
presentarla sopra luogo ad ogni richiesta degli agenti incaricati
della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica.
Le concessioni sono rinnovabili; all'uopo pero' il concessionario
deve farne domanda al Prefetto della Provincia od al consorzio,
secondo i casi, almeno tre mesi prima della scadenza della
concessione stessa.".
Comma 5
4) La legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 concerne Disciplina
dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza
regionale.
Comma 6
5) Il testo dell'art. 13 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21
concernente Disciplina dell'applicazione delle sanzioni
amministrative di competenza regionale e' il seguente:
"Art. 13 - Pagamento in misura ridotta
E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla
terza del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa
o, se pi favorevole, al doppio del minimo della sanzione stessa,
oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta
giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata,
dalla notificazione degli estremi della violazione.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le
norme anteriori all'entrata in vigore della legge statale non
consentivano l'oblazione.
Il pagamento in misura ridotta e' effettuato mediante versamento in
appositi conti correnti postali intestati alla Regione o agli Enti di
cui al precedente articolo 4.
Il pagamento in misura ridotta della somma dovuta puo' essere
effettuato mediante corresponsione nelle mani dell'agente
accertatore, con le modalita' previste nell'ordinamento dei
rispettivi enti.".