LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO II
Disposizioni in materia di occupazione
ed uso del territorio
Sezione I
Disposizioni per la gestione delle aree
del demanio idrico
Art. 20
Canoni, spese istruttorie e cauzione
1. La concessione e' rilasciata previo pagamento di una annualita'
del canone e delle spese istruttorie, nonche' previo versamento del
deposito cauzionale.
2. Per gli utilizzi non espressamente contemplati il canone annuo di
concessione per le aree del demanio idrico non puo' essere stabilito
in misura inferiore a 125,00 Euro.
3. I canoni per le concessioni delle aree del demanio idrico sono
determinati come segue:
a) uso agricolo: 1) terreni a campagna: da 1,5 a 2,5 per cento del
valore agricolo medio per la zona di riferimento; 2) terreni in
golena: da 90,00 Euro a 120,00 Euro ad ettaro; 3) sfalcio di argini:
da 15,00 Euro a 20,00 Euro ad ettaro; 4) coltivazione di pioppi o
altre specie arboree: da 180,00 Euro a 480,00 Euro ad ettaro;
b) orti ad uso domestico: 125,00 Euro per superficie fino a 200 metri
quadrati;
c) area cortiliva, giardino privato: dal 4 al 5 per cento del valore
stimato dell'area;
d) occupazioni con fabbricati residenziali o produttivi comunque
amovibili, posti auto scoperti, parcheggi, e simili: 70 per cento del
valore di locazione fissato dall'Osservatorio dei valori immobiliari
dell'Agenzia del territorio per la Provincia, Comune e zona di
riferimento;
e) occupazione con manufatti per scarichi: 1) da abitazioni civili:
100,00 Euro per acque meteoriche, 150,00 Euro per acque depurate; 2)
da aree pubbliche: 200,00 Euro per acque meteoriche, 300,00 Euro per
acque depuratori urbani; 3) da insediamenti industriali: 300,00 Euro
per acque meteoriche, 450,00 Euro per acque depurate;
f) attraversamenti e parallelismi: 1) linee elettriche: fino a 30.000
Volt 65,00 Euro; da 30.000 a 150.000 Volt 85,00 Euro; da 150.000 a
250.000 Volt 135,00 Euro; oltre 250.000 Volt 195,00 Euro; 2) linee
telefoniche aeree: 125,00 Euro quota fissa per ciascun
attraversamento; 3) cavi e tubi agganciati a ponti esistenti o
inseriti nell'impalcato: 125,00 Euro; 4) cavi e tubi sotterranei o
aerei: 150,00 Euro quota fissa per attraversamenti fino a 10 metri
lineari, da 2,00 Euro a 5,00 Euro per ogni metro lineare in pi per la
posa di guaine di cavi elettrici, telefonici, fibre ottiche,
fognature e acquedotti fino a centimetri 60 di diametro, da 5,00 Euro
a 6,00 Euro per ogni metro lineare in pi per condotte e fognature
oltre i centimetri 60 di diametro;
g) ponti: 1) strade statali, comunali e provinciali: 125,00 Euro; 2)
ponti autostradali e ferroviari: 150,00 Euro per luce netta inferiore
a 6 metri; 500,00 Euro per luce pari o superiore a 6 metri; 3) ponti
privati ciclabili o ponti stradali ad unica corsia: 150,00 Euro quota
fissa per attraversamenti fino a 10 metri lineari, 150,00 Euro + 5,00
Euro per ogni metro lineare in pi rispetto ai primi 10; 4) ponti
privati stradali a due o pi corsie: 150,00 Euro + 75,00 Euro per ogni
corsia in pi per attraversamenti fino a 10 metri lineari, 150,00 Euro
+ 75,00 Euro per ogni corsia in pi + 5,00 Euro per ogni metro lineare
e corsia in pi oltre i 10 metri lineari;
h) strade arginali e rampe di collegamento: 1) strade statali,
comunali e provinciali: 125,00 Euro; 2) strade private: 150,00 Euro
fino a 2 chilometri, 50,00 Euro per ogni chilometro eccedente; 3)
strade ad uso industriale o commerciale: 250,00 Euro fino a 2
chilometri, 50,00 Euro per ogni chilometro eccedente; 4) rampe
pedonali: 75,00 Euro; 5) rampe carrabili: 125,00 Euro;
i) altre occupazioni con manufatti e opere varie: 1) cabina
elettrica, per telecomunicazioni e similari: 300,00 Euro quota fissa
fino a 20 metri quadrati; per ogni metro quadrato in pi si applicano
i criteri validi per le aree cortilive; 2) depuratore: 300,00 Euro
fino a 40 metri quadrati; per ogni metro quadrato in pi si applicano
i criteri validi per le aree cortilive; 3) pali: 75,00 Euro, tralicci
e antenne 150,00 Euro; 4) opere di cantierizzazione: 125,00 Euro per
occupazioni di superfici modeste con impalcature, ponteggi e simili;
diversamente, per opere di cantierizzazione pi complesse, si applica
il canone previsto per utilizzazioni od opere analoghe; 5) cartelli
pubblicitari: fino a 3 metri quadrati: monofacciali 150,00 Euro e
50,00 Euro per ogni metro quadrato eccedente, bifacciali 230,00 Euro
e 75,00 Euro per ogni metro quadrato eccedente;
l) occupazione di spazio acqueo: 3,00 Euro al metro quadrato con
quota fissa minima di 125,00 Euro;
m) estrazione di materiali litoidi per gli interventi di cui
all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17
(Disciplina delle attivita' estrattive): 1) ghiaia: 4,00 Euro per
metro cubo; 2) sabbia: 3,50 Euro per metro cubo; 3) sabbia di Po:
4,00 Euro per metro cubo; 4) misto di sabbia e limo: 2,80 Euro per
metro cubo; 5) terre limose e argillose: 0,80 Euro per metro cubo.
4. Per la determinazione del canone quando non previsto in termine
fisso, per i casi non compresi nel comma 3, nonche' per aggiornamenti
e rideterminazioni, il canone viene computato sulla base dei seguenti
elementi:
a) tipo di utilizzo;
b) estensione del bene occupato;
c) eventuali aggravi di manutenzione del demanio idrico;
d) redditivita' presunta del bene concesso e dell'attivita' svolta.
5. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
provvede periodicamente, con propria deliberazione, alla definizione
degli aggiornamenti dei canoni, alla eventuale individuazione di
ulteriori tipologie di utilizzo, alla rideterminazione, anche in
diminuzione rispetto al limite di legge, o alla esenzione, rispetto
ai canoni di concessione per particolari categorie di utenti o in
relazione a determinati usi sulla base dei criteri di cui al comma
4.
6. In caso di concessioni rilasciate per finalita' di ordine
ambientale, sociale, culturale, umanitario, o comunque non lucrative
il canone annuo puo' essere ridotto fino al 10 per cento rispettando
il limite minimo stabilito al comma 2.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi'
agli attraversamenti di qualsiasi natura che insistono sulle aree del
demanio idrico.
8. L'autorita' amministrativa adotta un unico atto concessorio
qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga una occupazione
di area del demanio idrico. Il canone da corrispondere e' quello
relativo al solo prelievo di risorsa idrica se l'occupazione e'
strettamente limitata allo spazio necessario al posizionamento
dell'opera di presa.
9. Le spese occorrenti per l'istruttoria tecnico-amministrativa
relativa alle domande di concessione per aree del demanio idrico sono
determinate in modo forfettario nella misura minima di 75,00 Euro.
Qualora la particolare complessita' dell'istruttoria comporti
maggiori adempimenti o spese superiori, l'importo e' integrato
secondo parametri stabiliti da deliberazione della Giunta regionale.
Il pagamento delle spese di istruttoria deve essere effettuato
all'atto della presentazione della domanda, ed eventualmente
integrato all'atto della sottoscrizione del disciplinare.
10. La Giunta regionale provvede con apposita deliberazione agli
aggiornamenti e alla rideterminazione delle spese istruttorie, anche
in diminuzione, in relazione a determinate categorie di utenti o a
particolari tipologie di utilizzo, ivi comprese eventuali esenzioni.
11. All'atto del rilascio della concessione il richiedente deve
prestare in favore della Regione una cauzione a garanzia degli
obblighi derivanti dal rapporto concessorio di importo pari ad una
annualita' di canone. La cauzione puo' essere costituita anche
attraverso fideiussione bancaria o assicurativa. Puo' altresi' essere
richiesta una cauzione provvisoria a garanzia della salvaguardia del
bene demaniale, da restituirsi al termine dei lavori.
NOTA ALL'ART. 20
Comma 3
1) Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 luglio
1991, n. 17 concernente Disciplina delle attivita' estrattive e' il
seguente:
"Art. 2 - Estrazioni dal demanio fluviale, lacuale e marittimo
1. Nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale, lacuale e marittimo, su
cui ha competenza la Regione, e' vietata l'estrazione di materiali
litoidi.
2. La disposizione del comma 1 non si applica alle estrazioni che
derivano da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati
al buon regime delle acque ed, alla rinaturalizzazione dei corsi
d'acqua.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono individuati dai piani di
bacino e dai relativi programmi di intervento ai sensi della Legge
18/5/1989, n. 183 ovvero, in assenza degli stessi, dai programmi di
interventi assunti nelle forme di legge dai competenti enti pubblici.
Ricorrendone le condizioni, per la formazione dei programmi di
intervento si possono applicare le disposizioni di cui all'art. 27
della Legge 8/6/1992, n. 142.
4. Le escavazioni di cui al comma 2 sono subordinate ad
autorizzazione regionale. Il provvedimento di autorizzazione puo'
essere emesso solo nei confronti di soggetti muniti di concessione
governativa per l'occupazione del suolo demaniale.
4-bis. La Regione rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 sulla
base di apposito disciplinare che determina anche l'ammontare dei
proventi dovuti, commisurati alla quantita' e qualita' del materiale
escavato, in conformita' alle tariffe stabilite a norma dell'articolo
12, comma 2.
4-ter. I proventi introitati dall'Amministrazione regionale per le
estrazioni autorizzate sono destinati a contributo per le spese
necessarie agli interventi pubblici di difesa e sistemazione
idraulica e ambientale. E' fatto salvo quanto dovuto allo Stato a
titolo di sola occupazione di suolo demaniale relativo all'area di
intervento.
5. A fini di coordinamento con gli strumenti di pianificazione in
materia di attivita' estrattive, i programmi di intervento previsti
dal comma 3 e le concessioni di cui al comma 4 sono tempestivamente
comunicati alle Province ed ai Comuni territorialmente
interessati.".