LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO II
Disposizioni in materia di occupazione
ed uso del territorio
Sezione I
Disposizioni per la gestione delle aree
del demanio idrico
Art. 18
Rinnovo della concessione
1. Il rinnovo della concessione per lo stesso utilizzo e' subordinato
alla presentazione di apposita domanda entro la scadenza del titolo.
All'atto del rinnovo vengono ridefinite le condizioni e le clausole
della concessione. Fino alla pronuncia dell'amministrazione in merito
alla richiesta di rinnovo il richiedente puo' continuare
l'occupazione dell'area, per la quale corrisponde un corrispettivo
commisurato al canone. Al concessionario che abbia presentato domanda
di rinnovo e' riconosciuto un diritto di insistenza a meno che
sussistano ostative ragioni di tutela idraulica, ambientale o altre
ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che
soddisfino i criteri di priorita' di cui all'articolo 15.