REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
           CAPO II                                                              
     Disposizioni in materia di occupazione                                     
     ed uso del territorio                                                      
Sezione I                                                                       
Disposizioni per la gestione delle aree                                         
del demanio idrico                                                              
          Art. 17                                                               
Durata delle concessioni                                                        
1. In relazione all'utilizzo le concessioni hanno la seguente durata            
massima:                                                                        
a) sei anni per usi connessi alla proprieta' privata o all'attivita'            
svolta dal concessionario;                                                      
b) dodici anni per usi che comportano la realizzazione di opere in              
alveo o l'apposizione di strutture da parte di privati ovvero in caso           
di arboricoltura da legno;                                                      
c) diciannove anni per usi connessi alla realizzazione di parchi                
fluviali, infrastrutture pubbliche, attraversamenti con opere di                
interesse pubblico.                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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