LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO II
Disposizioni in materia di occupazione
ed uso del territorio
Sezione I
Disposizioni per la gestione delle aree
del demanio idrico
Art. 17
Durata delle concessioni
1. In relazione all'utilizzo le concessioni hanno la seguente durata
massima:
a) sei anni per usi connessi alla proprieta' privata o all'attivita'
svolta dal concessionario;
b) dodici anni per usi che comportano la realizzazione di opere in
alveo o l'apposizione di strutture da parte di privati ovvero in caso
di arboricoltura da legno;
c) diciannove anni per usi connessi alla realizzazione di parchi
fluviali, infrastrutture pubbliche, attraversamenti con opere di
interesse pubblico.