LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO II
Disposizioni in materia di occupazione
ed uso del territorio
Sezione I
Disposizioni per la gestione delle aree
del demanio idrico
Art. 16
Procedimento per il rilascio delle concessioni
1. Per le finalita' di cui all'articolo 13 viene periodicamente
pubblicato, nel Bollettino Ufficiale della Regione, l'elenco delle
aree del demanio idrico che si sono rese disponibili e che la Regione
valuta opportuno dare in concessione. In sede di pubblicazione la
Regione indica, per le aree pubblicate, gli usi consentiti nel
rispetto della pianificazione di bacino e secondo i criteri di cui
all'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela
ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e
delle altre acque pubbliche) e puo' fornire ulteriori indicazioni in
ordine a priorita' di uso e durata delle concessioni. Sono soggette a
pubblicazione le domande di concessione per gli usi prioritari
individuati all'articolo 15 e le domande di occupazione di aree del
demanio idrico strumentali al godimento del diritto di proprieta' o
di altro diritto reale.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco
delle aree disponibili possono essere presentate le domande di
concessione. Entro lo stesso termine possono essere presentate
domande concorrenti, opposizioni od osservazioni per le domande
pubblicate ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1.
3. Dal quindicesimo al trentesimo giorno dopo la scadenza del termine
per la presentazione delle domande presso la sede del Servizio
tecnico di bacino e' depositato un elenco delle domande pervenute con
indicazione del bene e dell'uso richiesto, per permettere la
presentazione di osservazioni ai titolari di interessi qualificati.
4. Qualora tra le domande non vi sia una richiesta per un uso
prioritario ai sensi dell'articolo 15, l'assegnazione dell'area
demaniale avviene previo esperimento di procedura concorsuale,
ovvero, nel caso di cui all'ultimo periodo del comma 1, a seguito di
ponderazione degli interessi concorrenti.
5. Coloro che hanno presentato domande in concorrenza vengono
invitati, mediante avviso, a presentare la propria offerta, in
relazione al canone fissato come base, in busta chiusa entro la data
ed ora indicati. Dopo l'apertura delle buste, che avviene nel luogo,
data ed ora precisati nel predetto avviso, viene redatto il verbale
da cui risulta l'individuazione della graduatoria delle offerte sulla
base del canone pi alto.
6. Nei casi di occupazione occasionale, legata ad eventi,
manifestazioni o necessita' particolari, di durata non superiore a
quarantacinque giorni, l'Amministrazione regionale rilascia il titolo
concessorio a seguito di istruttoria non preceduta dalla
pubblicazione della domanda.
7. Il rilascio del titolo concessorio avviene previa acquisizione dai
competenti organi dei pareri previsti dalla legislazione vigente. Il
provvedimento tiene conto delle osservazioni presentate sulle
domande.
8. Il termine per la conclusione del procedimento e' di
centocinquanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda
ovvero, in caso di pubblicazione dell'area da dare in concessione,
dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle
domande.
9. I termini di cui al presente articolo sono ridotti a un terzo
qualora il procedimento riguardi concessioni per l'attraversamento di
corsi d'acqua, con esclusione di quelli di seconda categoria, e
relative pertinenze per la realizzazione di opere e infrastrutture di
interesse pubblico.
NOTA ALL'ART. 16
Comma 1
1) Il testo dell'art. 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 concernente
Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei
torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche e' il seguente:
"Art. 5
1. Sino a quando non saranno adottati i piani di bacino nazionali,
interregionali e regionali, previsti dalla Legge 18/5/1989, n. 183, e
successive modificazioni, i provvedimenti che autorizzano il
regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di
bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle
acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal
demanio fluviale e lacuale, devono essere adottati sulla base di
valutazioni preventive e studi di impatto, redatti sotto la
responsabilita' dell'amministrazione competente al rilascio del
provvedimento autorizzativo, che subordinino il rilascio delle
autorizzazioni e delle concessioni al rispetto preminente del buon
regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e
geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti
naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati.
2. Le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico, anche per i
beni delle regioni a statuto speciale, sono soggette ad esplicito
provvedimento amministrativo di autorizzazione che dovra' assicurare
la tutela prevalente degli interessi pubblici richiamati al comma
1.".